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Limite decennale per la consegna di copia degli estratti di conto corrente

Limite decennale per la consegna di copia degli estratti di conto corrente

La Cassazione mette forse la parola fine ad un contrasto giurisprudenziale durato per anni.

Per molti anni Tribunali e Corti di Appello si sono pronunciati in modo diametralmente opposto rispetto al limite decennale o meno per la consegna degli estratti di conto corrente bancari.

Ma la Cassazione, con ordinanza del 29 novembre 2022 n. 35039, ha ora chiarito che l’interessato può chiedere ed ottenere dalla Banca la consegna di copia degli estratti di conto corrente ma solo nei limiti dell’ultimo decennio e ciò richiamando il quarto comma dell’art. 119 del Testo Unico Bancario.

Per la Suprema Corte di Cassazione, infatti, “la norma non contiene un riferimento espresso all’estratto conto, che la banca ha invece l’obbligo di recapitare periodicamente al cliente secondo quanto si è appena detto: anzi, laddove discorre di «documentazione inerente a singole operazioni», la norma potrebbe anche essere intesa, sul piano strettamente letterale, seppure con qualche forzatura, come riferita esclusivamente a documentazione concernente, appunto, singole operazioni, e non alla comunicazione sintetica dello svolgimento del rapporto in cui si sostanzia l’estratto conto. Cionondimeno, questa Corte non dubita che la norma si riferisca anche agli estratti conto (cfr. Cass. n. 11733 del 1999; Cass. n. 12093 del 2001; Cass., n. 15669 del 2007; Cass. n. 24641 del 2021; Cass. n. 7874 del 2022)”.

Indi, la Cassazione aggiunge che “sia l’esistenza dell’obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l’applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è dato conto, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l’obbligo ed escluda al tempo stesso l’applicazione del termine; d’altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l’obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti”.

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Foto di Karolina Kaboompics

 

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