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Debiti dei consumatori e piccole imprese: ecco la soluzione

Debiti dei consumatori e piccole imprese: ecco la soluzione

Nel 2012 è stata introdotta nel nostro ordinamento la procedura di sovraindebitamento (anche nota come cosiddetta legge salva suicidi), ovvero la legge n. 3/2012 per porre rimedio alle conseguenze drammatiche dell’indebitamento che proprio in quell’anno ed in quello precedente aveva provocato numerosi suicidi di imprenditori schiacciati dai debiti, soprattutto con l’Agente di Riscossione per le cartelle di pagamento.

Questa procedura è stata ora sostituita (salvo che per le procedure in corso) da quella prevista dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza – CCII – (in vigore dal 15 luglio del corrente anno) ed è importante una sua conoscenza, seppur sommaria, tanto per lavoratori e operatori commerciali, quanto per tante imprese italiane, incluse quelle agricole e le startup innovative, che si vengano a trovare, senza colpa, nell’incapacità di onorare i debiti contratti.

In particolare, con essa i privati e le imprese non fallibili (col nuovo Codice sopraindicato il termine “fallimento” ha lasciato spazio a quello di “liquidazione giudiziale”) e cioè che nell’ultimo triennio abbiano avuto un attivo patrimoniale inferiore ad euro 300.000, ricavi inferiori ad euro 200.000 e debiti inferiori ad euro 500.000) possono anche azzerare le proprie passività, spesso stralciando anche in modo assai consistente i debiti accumulati con chiunque.

Molte sono già le persone che si sono rivolte alla delegazione pisana ADUSBEF per avere informazioni ed avviare le relative procedure e ciò anche in presenza di pignoramenti mobiliari e immobiliari che possono essere così bloccati.

Entriamo nel vivo dei procedimenti indicati dalla nuova normativa.

Il CCII ne prevede diverse con una durata che può variare da circa tre a dieci anni a seconda delle circostanze.

Si tratta:

a)- della ristrutturazione dei debiti del consumatore;

b)- del concordato minore;

c)- della liquidazione controllata dei beni;

d)- dell’esdebitazione del debitore incapiente;

e)- delle procedure familiari.

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a)- La ristrutturazione dei debiti del consumatore riguarda le sole persone fisiche e per debiti che esulino dall’attività professionale e/o imprenditoriale. Tra essi rientrano anche i soci di società per debiti estranei all’azienda.

Con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore deve rivolgersi per attivare una delle procedure di cui sopra – per quanto riguarda il nostro territorio, ad es. affidandosi alla Camera di Commercio di Pisa – il consumatore che non sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, oppure abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi, prevedendo il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma (come la vendita di beni mobili e/o immobili, la messa a disposizione di fondi propri o di terzi, anche mediante cessione di crediti futuri, ad es. col quinto dello stipendio).

Questo piano, unitamente ai documenti a suo corredo ed al ricorso, va presentato, tramite l’OCC (che deve materialmente curarne il deposito), dinanzi al Tribunale del luogo di residenza del richiedente; non è sottoposto al voto dei creditori (e differisce da come avviene – e lo vediamo subito dopo – per il concordato minore), ma agli stessi è data facoltà di presentare osservazioni sulla convenienza economica del progetto, la cui valutazione è rimessa al Giudice che effettuerà in ogni caso una approfondita disamina sulla meritevolezza del richiedente (si tratta di una disamina della vicenda che ha comportato l’indebitamento).

Il Magistrato, se la proposta e il piano sono ammissibili, emana un decreto col quale, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata (pignoramenti) e di altre azioni, come quelle ad es. di sequestri, fino alla conclusione del procedimento. Dopodiché, lo stesso Giudice, verificata la fattibilità del piano – risolta ogni eventuale contestazione dei creditori – lo omologa con sentenza.

Spetterà poi all’OCC periodicamente, ovvero ogni sei mesi, riferire al Magistrato sul rispetto degli impegni assunti dal debitore.

b)- Il concordato minore non è previsto per il consumatore ma solo per professionisti, imprese non fallibili, agricole e start-up innovative, che non siano già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell’esdebitazione per due volte o risultino aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

E’ ammesso con la finalità di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, oppure quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Anche questa domanda va formulata al Tribunale competente per territorio con l’assistenza dell’OCC, allegando una relazione cosiddetta “particolareggiata” ove dar conto dell’indebitamento, percentuale, modalità, tempi di soddisfacimento dei creditori e quant’altro previsto dalla normativa in materia.

A quel punto spetta ai creditori valutare la congruità della proposta, manifestando il loro parere con l’espressione del voto sapendo che, in mancanza, vale il silenzio-assenso (quindi, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata).

Indi, il Giudice, se la domanda è ammissibile, il piano fattibile ed è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, omologa il concordato minore con sentenza.

Lo stesso Magistrato, su richiesta del debitore, dispone altresì che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Spetta sempre all’OCC monitorare la regolare esecuzione del piano e darne conto, ogni sei mesi, per iscritto al Giudice.

c)- La liquidazione controllata dei beni è prevista tanto per le persone fisiche che per quelle giuridiche per le quali non sia praticabile la scelta del concordato minore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Al ricorso, da presentare al Tribunale competente per territorio, deve essere allegata una relazione, redatta dall’OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Il Magistrato, verificati i presupposti di legge, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata e nomina un liquidatore onerato di vari adempimenti, tra i quali quelli di aggiornare l’elenco dei creditori, inventariare tutti i beni del debitore (salvo quelli che non possono, secondo le disposizioni normative – cfr. art. 268 CCII -, rientrarvi) e redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Il che comporta la improseguibilità di esecuzioni (pignoramenti) eventualmente pendenti. L’unica eccezione, stando al dettato normativo, pare però essere quella relativa al creditore fondiario (si tratta di una forma di credito speciale che ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca su immobili) che potrebbe quindi proseguire l’azione.

Dopodiché, il programma è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al Giudice. Ed alla sua conclusione il debitore ottiene automaticamente l’esdebitazione, ovvero definisce con quanto liquidato le sue posizioni debitorie; esdebitazione automatica molto più vantaggiosa rispetto al passato in cui la legge n. 3/2012 subordinava invece questo beneficio ad un ulteriore step rappresentato da una separata procedura ad hoc.

d)- L’esdebitazione del debitore incapiente concerne la persona fisica non fallibile, meritevole di essere esdebitato, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Tale beneficio può essere concesso una sola volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del Giudice, ove sopravvengano utilità rilevanti (tra cui non rientrano eventuali finanziamenti ottenuti) che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.

Al fine però di non demandare al giudice valutazioni di carattere meramente discrezionale, il legislatore ha individuato una soglia reddituale ben precisa entro la quale il ricorrente deve trovarsi per poter presentare la domanda: tale importo è rappresentato dall’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro di equivalenza previsto per l’ISEE in base al numero di componenti del nucleo familiare. E ad es. è stata negata l’ammissione di tale procedura ad un ricorrente che nell’anno precedente alla presentazione della domanda aveva un reddito superiore, seppur di poco (circa 500 euro), a tale soglia.

La relativa domanda, presentata sempre a mezzo dell’OCC, al Tribunale competente per territorio, prevede il vaglio del Giudice sulla meritevolezza del debitore e sulla verifica dell’assenza sia di atti in frode che di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, all’esito del quale, il Giudice concede con decreto l’esdebitazione.

L’OCC deve poi vigilare ogni anno che il debitore provveda a dichiarare al Magistrato la propria situazione reddituale e l’eventualità delle sopravvenienze sopra menzionate che gli consentano di soddisfare i creditori.

e)- Le procedure familiari consentono ai membri della stessa famiglia (oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto) di presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune, seppure le poste attive e passive vengono comunque tenute distinte. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni sul concordato minore.

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Foto di Karolina Kaboompics

 

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