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Cartelle dell’Agente di Riscossione: la busta di notifica è priva di sigla e firma dell’Agente postale

Cartelle dell’Agente di Riscossione: la busta di notifica è priva di sigla e firma dell’Agente postale

La notifica è nulla.

Una cliente, destinataria di una cartella di pagamento per omessi contributi INPS, aveva chiesto la nostra tutela.

Avevamo proposto ricorso avanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa comprovando la nullità della notifica della cartella e così la prescrizione del credito, ottenendo l’accoglimento del ricorso. Ma l’Agente di Riscossione non si è dato per vinto ed ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze.

Anche davanti a tale Autorità abbiamo evidenziato l’irritualità della notifica effettuata  ai sensi degli art. 60 dPR n. 600/73 art. 140 c.p.c. in quanto sulle relative buste non compariva alcuna firma, e nemmeno sigla, da parte dell’agente postale incaricato della distribuzione. Del resto, in tali casi, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, è necessario che l’agente postale incaricato della distribuzione sottoscriva l’avviso di ricevimento in caso di consegna dell’atto o l’attestazione (sulla busta) di aver avvisato il destinatario assente con l’indicazione della relativa data (cfr. Cass. civ. 9552/2021 secondo cui “la mancanza di firma dell’agente postale … rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l’unico elemento valido a riferire la paternità dell’atto all’agente notificante”).

E la Corte d’Appello di Firenze ha condiviso il nostro rilievo e con sentenza del 27 gennaio 2022 ha rigettato l’appello, condannando l’Agente di riscossione alle spese di causa.

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Foto di Karolina Kaboompics

 

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