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Poste condannata: deve pagare gli interessi indicati sui buoni

Poste condannata: deve pagare gli interessi indicati sui buoni

Più volte ci siamo trovati a tutelare clienti contro Poste Italiane che non ha inteso riconoscere loro gli interessi secondo quanto stampigliato sul retro dei buoni, ma in misura grandemente inferiore.

Ed anche stavolta, dopo l’esito negativo del reclamo, abbiamo fatto ricorso all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario), organo deputato a risolvere le controversie in via stragiudiziale.

In particolare, abbiamo lamentato come per l’ultimo decennio (dal ventesimo al trentesimo anno) fosse stata prevista la corresponsione di interessi piuttosto consistenti (“L. 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”) a cui Poste Italiane, anche alla luce di numerosi precedenti giurisprudenziali, non potesse sottrarsi. Ciò in quanto alla data di emissione dei buoni, nonostante fosse già in vigore un decreto ministeriale peggiorativo dei precedenti tassi di interesse, Poste aveva utilizzato una vecchia modulistica così da ingenerare nei sottoscrittori l’affidamento su quanto indicato sui buoni stessi.

Ed il Collegio ABF di Bologna ha dato ragione alla nostra tesi con decisione del 24 settembre 2021 assumendo che in effetti “Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) – che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest’ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)”.

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Foto di sl wong

 

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