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Precetto su mutuo: azione bloccata

Precetto su mutuo: azione bloccata

Dal Tribunale di La Spezia ottenuta la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.

Contro un atto di precetto su mutuo col quale veniva intimato ad un cliente il pagamento di euro 55.000,00 abbiamo proposto opposizione avanti al Tribunale di La Spezia. Con tale opposizione abbiamo argomentato diffusamente a proposito dell’impossibilità per l’intimante (cessionaria dell’asserito residuo credito da parte della Banca CR Spezia) di procedere esecutivamente, nonchè dell’esistenza di una irregolarità formale, non avendo la stessa intimante notificato il contratto di mutuo in uno all’atto di precetto. Infatti, essendo a nostro avviso ravvisabile nel caso di specie il cosiddetto superamento del limite di finanziabilità, la cessionaria non avrebbe comunque potuto operare la conversione col mutuo ipotecario ordinario stante – appunto – la mancata notifica del contratto di mutuo.

Il Giudice Monocratico del Tribunale di La Spezia ha condiviso la nostra tesi e con provvedimento dell’11 febbraio 2021 ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. Il Giudice ha rilevato:

– sul fumus boni iuris, che “la convenuta non ha, allo stato, documentato la propria legittimazione derivante dall’individuazione del credito ceduto come facente parte della cessione in blocco del 20 aprile 2018; infatti, anziché far riferimento agli elementi da desumersi dalla Gazzetta Ufficiale nella quale la cessione è stata pubblicata, si è limitata a produrre una dichiarazione di scienza proveniente dalla cedente e datata 15 gennaio 2021, inidonea a surrogare la necessaria prova documentale” e che “i documenti prodotti dalla convenuta non consentono di ritenere, allo stato, inverosimile la non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall’obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 41, comma 1, del citato d. lgs. 385/1993 (a cagione dell’entità della somma erogata e della qualificazione del contratto)”;

– sul periculum in mora, che ciò fosse comprovato “dalla circostanza che gli opponenti hanno allegato di avere in proprietà soltanto la casa di abitazione; sotto tale profilo, appare ininfluente la circostanza evidenziata dalla convenuta relativa alla sospensione delle esecuzioni in atto, poiché tale provvedimento varrà soltanto fino al 30 giugno prossimo”.

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