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Atto di precetto: le spese di iscrizione ipotecaria non sono dovute

Atto di precetto: le spese di iscrizione ipotecaria non sono dovute

Banca condannata.

Una nostra assistita aveva ricevuto la notifica di un atto di precetto da parte del Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo, esponente un rilevante importo per “spese iscrizione ipotecaria”.

Contro tale precetto siamo insorti avanti al Tribunale di Modena rilevando l’inefficacia di tale atto per l’importo relativo a tale spesa, non potendo la stessa costituire oggetto di autoliquidazione.

Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1077 dell’1 ottobre 2020, ha evidenziato che in effetti “come da precedente di legittimità citato dall’opponente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12410 del 16/06/2016), le spese per l’iscrizione di ipoteca, seppure ripetibili in sede esecutiva, “non possono essere legittimamente liquidate nel precetto, non costituendo credito accessorio a quello principale, né accessorio di legge alle spese processuali da porsi comunque a carico del debitore, ma devono invece liquidarsi all’esito della esecuzione utilmente promossa sui beni ipotecati, fruendo in questo caso il relativo credito del beneficio ipotecario previsto dall’art. 2855 c.c.”.

Per tale motivo, in accoglimento della domanda spiegata, il Tribunale di Modena nella persona della Dott.ssa Alessandra Mirabelli, nel dichiarare cessata la materia del contendere – avendo nel frattempo il Banco Fiorentino rinunciato al precetto – ha condannato l’Istituto di Credito alle spese di giudizio.

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Foto di Jessica Bryant

 

 

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