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Notifica di un atto dell’Agente di Riscossione tramite il corriere privato Nexive

Notifica di un atto dell’Agente di Riscossione tramite il corriere privato Nexive

E’ legittima?

Non lo è affatto né con Nexive – l’operatore più noto nel panorama nazionale – né con altro operatore privato.

In proposito è sufficiente ricordare che la giurisprudenza della Suprema Corte è granitica nell’affermare che: “in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l’esecuzione di una notificazione il ricorso alla “raccomandata con avviso di ricevimento”, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che qualora, tale adempimento sia affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 c.p.c. e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio” (cfr. Cass. civ. Sez. V Sent., 7/5/2008, n. 11095). Soggiunge Cass. civ. n. 2922/2015 che “in tema di notificazione, quando il legislatore prescrive, per l’esecuzione di una notificazione il ricorso alla “raccomandata con avviso di ricevimento”, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 c.p.c., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio … L’incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell’agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso. Deve, quindi, essere rilevata l’inesistenza della notifica effettuata dal Concessionario della riscossione a mezzo agenzia privata di recapiti.

Principio ribadito da Cass. civ. n. 20306/2017 (conf. Cassazione Civile, ordinanza n. 3010 del 7/02/2018; Cassazione Civile, ordinanza n. 2173 del 29/01/2018; Cassazione Civile, ordinanza n. 234 del 08/01/2018, Cassazione Civile, ordinanza n. 23887 del 11/10/2017; Cassazione civile, sentenza n. 2922 del 13/02/2015; Cassazione Civile, ordinanza n. 27021 del 19/12/2014) per la quale “Secondo l’orientamento di questa Corte, “In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, lett. a), che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali” (Cass. ord. n. 19467/16, Cass. sez. un. 13452/17, 15347/15, 27021/14, ord. n. 2262/13, 3932/11, 11095/08, 20440/06, contra Cass. n. 2922/15, non condivisa dal Collegio, in quanto del tutto marginale nel panorama giurisprudenziale; in proposito, a conferma dell’orientamento consolidato, v. Cass. sez. un. 13453/17)”.

Con la precisazione che la recente liberalizzazione dei servizi postali non ha alcun effetto sanante quanto al passato. Ed infatti, “fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato (conf. Cass. 23887/75). Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione dell’avviso d’accertamento è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall’ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (v. anche Cass. sez. un. n. 14916/16).” (cfr. Cass. civ. ord. 234/2018).

E poichéper quanto ci risulta, la licenza per la notifica Nexive ha ottenuto solo nel corso del 2019, prima di tale data i suoi operatori non potevano provvedere alla notifica di atti giudiziari, essendovi all’uopo autorizzata in via esclusiva solo Poste Italiane.

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Foto di cottonbro studio

 

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