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Annullata intimazione di pagamento dell’Agente di Riscossione per euro 46.000,00

Annullata intimazione di pagamento dell’Agente di Riscossione per euro 46.000,00

Tutte le notifiche delle cartelle sono inesistenti.

Nell’interesse di un cliente avevamo opposto una intimazione dell’Agente di Riscossione avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, lamentando l’inesistenza della notifica delle cartelle su cui tale intimazione si fondava perchè avvenuta tramite corriere privato e, conseguentemente, la prescrizione dell’asserito credito ivi portato.

L’Agente di Riscossione si era difeso assumendo che “Riguardo alle comunicazioni CAD fatte dal servizio privato Nexive asseriva che questa società era licenziataria del servizio invii raccomandate e quindi le notificazioni dovevano considerarsi regolarmente avvenute”.

La Commissione ha però ritenuto fondato il nostro ricorso (cfr. sentenza n. 422-3-19 del 10.10.2019), rilevando che “In effetti la Suprema Corte di Cassazione con orientamento ormai costante insegna che “in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l’esecuzione di una notificazione il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall’ente su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 Cod. Prov. Civ. e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio (Vd. Cass. n. 11095 del 0710512008)”. Deve essere comunque precisato riguardo al caso di specie che “in tema di contenzioso tributario, l’art. 1 della L. n. 124 del 2017, abrogando l’art. 4 del Dlgs n. 261 del 1999, prevede che la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio possa essere effettuata mediante l’utilizzo di un’agenzia privata, a decorrere dal 10.09.2017, non avendo efficacia retroattiva in quanto norma non interpretativa, e presuppone il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la conseguenza che la notifica non affidata alle Poste Italiane SPA effettuata antecedentemente, deve ritenersi inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti (Vd. Cass. 23887 dell’11.10.2017)”. La Suprema Corte con sentenza n. 234/18 chiarisce che fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), ai sensi dell’art. 1 Comma 58 L. 04/08/2017 n. 124, deve trovare ancora conferma l’orientamento finora espresso in materia dalla giurisprudenza innanzi citata. Nel caso di specie è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione delle cartelle di pagamento sarebbe stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall’ordinamento con conseguente inesistenza giuridica della comunicazione di avvenuta notifica al destinatario”.

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Foto di KATRIN BOLOVTSOVA

 

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