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Difetto di competenza per territorio dell’Agente della Riscossione: pignoramento sospeso

Difetto di competenza per territorio dell’Agente della Riscossione: pignoramento sospeso

Poteva pignorare solo l’Ag. di Risc. di Pisa e non di Livorno.

In tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento emesso dall’ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell’attività di riscossione, attribuita all’Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite l’Agente della Riscossione, è previsto, da un lato, che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente e, dall’altro, che, giusto l’art. 24 del D.P.R. n. 602 del 1973, “l’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce”.

Del resto la Suprema Corte ha rilevato che la competenza territoriale dell’Agente della Riscossione deve sempre e necessariamente coincidere con la competenza territoriale dell’Ente impositore, fatta salva la possibilità di delega, per esercitare l’attività di riscossione al di fuori del proprio ambito territoriale, da parte dell’Agente della Riscossione cui è consegnato il ruolo, all’Agente della Riscossione nel cui territorio bisogna procedere, in quanto ciascuno è titolare di una potestà esecutiva che può esprimersi solo nell’ambito territoriale assegnato, e non fuori di esso (cfr. Cass. civ. sent. 21248/2017).

Con conseguente illegittimità dell’atto (nel ns. caso pignoramento di un mezzo). Ed infatti, secondo giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 2301/1983; Cass. n. 4277/1980; n. 4462/1977) il difetto di competenza territoriale dell’ufficio tributario comporta l’assoluta carenza di potere dell’organo amministrativo e, quindi, un vizio sostanziale e radicale dell’atto emesso dal quale ne consegue la nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. n. 4277/1980 ed altre).

E tale nullità non è suscettibile di sanatoria né per volontà del privato, né per la adesione ad essa prestata, in forma esplicita o eventualmente implicita, dall’Amministrazione Finanziaria.

Tale eccezione è stata condivisa dal GE del Tribunale di Livorno che, con provvedimento 9 luglio 2019, “ritenuta presumibilmente fondata l’opposizione in punto di illegittimità del pignoramento per incompetenza territoriale dell’Agente della Riscossione”, ha sospeso l’esecuzione.

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