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Pignoramento mobiliare per euro 60.000,00 sospeso

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Anche per il Giudice delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Pisa l’Agente di Riscossione, come abbiamo eccepito, non può farsi tutelare da avvocati del libero foro. Da qui il mancato esame delle deduzioni e documentazioni prodotte nel procedimento dallo stesso Agente di Riscossione.
In particolare per il Giudice dell’Esecuzione, “anche volendo aderire alla prospettazione secondo la quale il Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 26.03.2018 e la convenzione stipulata con l’Avvocatura dello Stato in data 22.06.2017 possano essere considerati quali atti generali ex art. 1 d.l. 193/2016 convertito nella legge 225/2016, in ogni caso non si può non rilevare che la procura rilasciata al difensore con la quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita nel presente procedimento cautelare, facendo in essa difetto ogni riferimento ai predetti documenti, deve considerarsi invalida;
ritenuto, dunque, che, non essendo stata rilasciata nuova procura, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve considerarsi non validamente costituita nel presente procedimento”.

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