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Usura: nullo il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio

Usura: nullo il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio

Ai fini del superamento del tasso soglia si conteggia anche il costo della polizza assicurativa.

 

La Suprema Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza n. 5160 del 6 marzo 2018 ha affermato come anche in relazione alla cessione del quinto dello stipendio, il costo delle polizze assicurative rientri tra gli oneri da conteggiare ai fini della verifica del superamento (o meno) dei tassi soglia di usura; ciò uniformemente alla previsione di cui all’art. 644, comma 3, del codice penale, per il quale “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

A sostegno del proprio convincimento la Cassazione ha richiamato la propria precedente decisione n. 8806 del 5 aprile 2017 (sez. I) relativa ad un contratto di finanziamento “al consumo”, aggiungendo che “la contestualità tra credito e assicurazione – quale espressione indicativa e presuntiva del collegamento tra questi elementi che è richiesto dall’art. 644, comma 5 -, si pone, prima di ogni altra cosa come manifestazione tipica di un’offerta sul mercato che si modella sull’articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati (ovvero a pacchetto)”.

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