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Anche il garante ha titolo per agire contro la Banca per l’applicazione di interessi anatocistici sul debito garantito

Anche il garante ha titolo per agire contro la Banca per l’applicazione di interessi anatocistici sul debito garantito

E per altre violazioni di norme imperative.

 

Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 371 del 10 gennaio 2018, di cui riportiamo un estratto.

“Come è stato osservato dalle Sezioni Unite, le quali, sul punto, hanno recepito un orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull’evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia; quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario; quando il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito; quando, infine, la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta (Cass. a Sez. U. 18 febbraio 2010, n. 3947, in motivazione, ove i richiami a Cass. 7 marzo 2002, n. 3326, Cass. 14 dicembre 2007, n. 26262 e Cass. 3 marzo 2009, n. 5044). Infatti, come sottolineato dalla cit. Cass. a Sez. U. 18 febbraio 2010, n. 3947, l’accessorietà dell’obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante.

Va detto, a questo punto, che le clausole che prevedono una capitalizzazione degli interessi sono affette proprio da nullità per contrasto con norme imperative (Cass. 22 marzo 2011, n. 6518): ovviamente rileva, in questa sede, il regime anteriore alla delib. CICR 9 febbraio 2000, che in conformità dell’art. 120 t.u.b. (nel testo novellato dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25), ha ammesso l’anatocismo allorquando sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.

Nè, con riferimento alla fattispecie che qui viene in esame, potrebbe utilmente invocarsi Cass. 3 marzo 2009, n. 5044, secondo cui nel nostro ordinamento non sarebbe configurabile un divieto assoluto di anatocismo, essendo anzi quest’ultimo permesso alle particolari condizioni previste dall’art. 1283 c.c., e, per gli esercenti l’attività bancaria, dall’art. 120 t.u.b.- Una tale affermazione, sicuramente condivisibile su di un piano astratto, non appare difatti spendibile laddove venga concretamente in questione la proibita contabilizzazione di interessi anatocistici. Si rileva che, in assenza delle condizioni che la legittimano, la capitalizzazione è vietata, sicchè la disposizione che la programma deve considerarsi affetta da nullità per violazione di una norma cogente. In particolare, l’art. 1283 c.c. esclude l’anatocismo quando questo non sia previsto da un uso normativo (salvo che non vengano in questione interessi maturati dal giorno della domanda, o in forza di convenzione posteriore alla loro scadenza): ma la clausola contrattuale con cui, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, sia pattuita la capitalizzazione degli interessi debitori è basata su un uso negoziale, anzichè su di un uso normativo (Cass. a Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095): e ciò implica che la clausola stessa violi il precetto contenuto nella citata norma di legge.

Ne consegue che – non essendovi ragione di discostarsi dall’insegnamento che ammette la proponibilità, da parte del garante, delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base per violazione di norme imperative – il garante autonomo debba ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi, come nella specie, su di un uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti di cui all’art. 1283). Va evidenziato, del resto, che, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta”.

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Foto di Artem Podrez

 

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