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Conto corrente: la prescrizione decorre dalla chiusura del conto

Conto corrente: la prescrizione decorre dalla chiusura del conto

Come contrastare la diversa tesi della Banca che decorre nel corso del rapporto …

A fronte della domanda giudiziale del risparmiatore di restituzione degli importi nel tempo pagati alla Banca (interessi e commissioni indebite), quest’ultima – ammenochè non si tratti di rapporti recenti – può eccepire il maturare della prescrizione decennale.

Tale eccezione, però, come più volte statuito della giurisprudenza ed anche recentessimamente con la sentenza n. 20933/2017, deve seguire regole ben precise.

Infatti, affichè l’eccezione di prescrizione (causa estintiva) possa operare, è necessario:

a. che essa sia opposta al creditore dal debitore, ex art. 2938 c.c.;

b. che siano prospettate le specifiche rimesse delle quali si eccepisce la prescrizione rispetto all’unitario rapporto di conto corrente (cfr. Cass. 13 luglio 2009, n. 16326).

La proposizione di una generica eccezione di prescrizione “di ogni operazione” effettuata dopo il decorso decennale non esplica alcuna efficacia, data la sua assoluta genericità: mentre il giudice può qualificare, in base alla legge, il termine (decennale anziché quinquennale) o il momento iniziale/finale della prescrizione specificamente (fatto costitutivo) eccepita.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 4668 dell’8 marzo 2004 ha osservato che “in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l’onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell’effetto, ma non anche quello di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie; tuttavia, in caso di pluralità di crediti azionati, è necessario che l’elemento costitutivo sia specificato, dovendo il convenuto precisare il momento iniziale dell’inerzia in relazione a ciascuno di essi”.

Già precedentemente la Cassazione con sentenza n. 4130/1993 aveva statuito che “la generica proposizione dell’eccezione di prescrizione da parte della banca non autorizza l’individuazione da parte del giudice del tipo concretamente applicabile, atteso che, da un canto, la prescrizione non è rilevabile d´ufficio, dall’altro, il suo carattere dispositivo comporta, per la parte che la propone, l’onere di tipizzarla, sicché, in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile l’eccezione, quest’ultima non può che essere dichiarata inammissibile”.

Al riguardo significativa anche Cass. n. 4518 del 26 febbraio 2014 (conf. Cass. n. 6519/2005; Cass. n. 850/1999; Cass. n. 3798/1999), per la quale “i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici. Nella specie non è stato mai nè dedotta nè allegata tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all’ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale”.

Ancora, come evidenziato dal Tribunale di Napoli –Sezione III, Dott. Fulvio TRONCONE, con sentenza 1083 del 1° febbraio 2011, sempre a proposito della necessità di allegazione della prova a carico della banca a sostegno della proposta eccezione di prescrizione, rilevano “oltre che il decorso del tempo, anche l’ulteriore circostanza concernente il limite dell’affidamento. Invero, essa costituisce il fondamento del fatto estintivo (la prescrizione) della pretesa avanzata dall’attore, in quanto, come visto, solo per le operazioni extra fido può configurasi un’attività solutoria e quindi far coincidere l’exordium prescritionis con la data del versamento. In quanto tale è, dunque, compito della parte convenuta allegare e comprovare il cennato limite, con l’ulteriore conseguenza che, in mancanza, ex art. 2697 c.c., l’omessa prova o, comunque, il dubbio residuante all’esito della compiuta istruttoria non può che ricadere a carico di parte eccipiente. Né può al riguardo sostenersi che tale onere consegue ad un improvviso mutamento giurisprudenziale avente in quanto tale carattere di overrulling. Invero, al di là del rilievo per cui la citata pronuncia del supremo giudice di nomofilachia non ha espresso un orientamento opposto, né del tutto nuovo rispetto a quello in passato espresso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, in quanto tale assolutamente inatteso, devesi evidenziare che in ogni caso la stessa argomenta in materia di diritto sostanziale, donde non è qui richiamabile la tesi della rimessione in termini comunque formulata ovvero dell’efficacia solo ex nunc, in ossequio al principio del tempus regit processum del cennato arresto”.

In ultimo in ordine di tempo, la soprarichiamata decisione del giudice di legittimità n. 20933/2017 che ha rilevato che “qualora l’avvenuta stipulazione fra le parti del contratto di apertura di credito non sia in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria; con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell’eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all’omesso assolvimento di tali oneri, individuando d’ufficio i versamenti solutori”.

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Foto di Sora Shimazaki 

 

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