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Sospesa provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo su residuo mutuo per oltre euro 115.000

Sospesa provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo su residuo mutuo per oltre euro 115.000

Un fideiussore era stato destinatario di un decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) emesso dal Tribunale di Foggia in relazione e dipendenza di un mutuo ottenuto dalla società (nel frattempo cancellata dal Registro delle Imprese) di cui era socio.

Contro tale decreto abbiamo proposto opposizione muovendo una serie di censure si in punto di fumus (DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE E/O TITOLARITA’ ATTIVA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO”, “DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA MANDATARIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 106 TUB”, “ILLEGITTIMA DUPLICAZIONE DI TITOLO ESECUTIVO – CARENZA DI INTERESSE EX ART. 100 C.PC. AD OTTENERE UN NUOVO TITOLO ESECUTIVO – VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 1175 E 1375 C.C. – ABUSO DEL DIRITTO E DEL PROCESSO”, “VESSATORIETA’ DELLE CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI MUTUO ”, NULLITA’ PER DIFETTO DI CAUSA – CONTRATTO NULLO EX ART 1418  C.C. – MANCANZA DI CAUSA – MUTUO DI SCOPO eCOLLEGAMENTO NEGOZIALE TRA CONTRATTO DI MUTUO E  CONTRATTO DI CONTO CORRENTE – NULLITA’ DERIVATA) che in punto di periculum (attestato dalla pacifica incapienza della cosiddetta società di cartolarizzazione), e chiesto preliminarmente, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, al fine di evitare che l’ingiungente potesse dar corso al pignoramento immobiliare. 

Il Giudice del Tribunale di Foggia, prima con provvedimento – come richiesto – inaudita altera parte del 9 gennaio 2024 ha accolto la nostra istanza stante la rilevanza delle somme oggetto di ingiunzione e la non manifesta inverosimiglianza prima facie delle eccezioni di merito svolte dall’opponente” e, poi, con successivo del 19 marzo 2024 l’ha confermata, in quanto “l’opposta non ha addotto elementi specifici ed ulteriori suscettibili di superare la valutazione prognostica (fondata sulla rilevanza delle somme oggetto di ingiunzione e sulla non manifesta inverosimiglianza prima facie delle eccezioni di merito svolte dall’opponente) che ha indotto il tribunale a sospendere la provvisoria esecuzione”.

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