Abitazione pignorata: prima della vendita il Giudice dispone la liberazione
Ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c., “Il giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell’immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso …”.
Secondo poi il quarto comma della stessa norma, “Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano. Per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68”.
E’ evidente che con la nuova normativa (d.l. n. 59/2016 convertito in l. n. 119/2016) sono stati previsti maggiori limiti agli ordini di liberazione nel rispetto del superiore diritto all’abitazione, ma allo stesso tempo minori formalità e, quindi, più celerità nella liberazione effettiva degli immobili una volta che l’ordine è stato emesso.
Del resto, che questa sia l’unica possibile interpretazione della volontà del legislatore è confermato dalla lettura del disegno di legge 10.3.2016, n. 2284 di “delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile” e, in particolare, dall’art. 1, lett. D), n. 9, che dispone di “anticipare il termine ultimo per l’emanazione dell’ordine di liberazione degli immobili pignorati all’atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l’immobile pignorato sia prima casa di abitazione del debitore”.
Il diritto all’abitazione è un diritto fondamentale garantito dall’articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea” (Cit. Corte di Giustizia Ue – sent. n. C-34/13 del 10/09/14) il quale prevede che “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni”. La particolare attenzione che la Corte di Giustizia UE ha posto su questo tema impone delle dirette implicazioni sulle interpretazioni normative di diritto interno e che su di esso vanno ad incidere. Pertanto risulta chiaro che il diritto all’abitazione difficilmente può essere compresso dal contrapposto interesse economico del creditore.
Si impone la necessità per il GE di indicare quali siano i motivi a giustificazione del provvedimento di anticipata liberazione dell’immobile.
Se, infatti, il GE dispone di un giudizio discrezionale per ordinare (o meno) la liberazione anzitempo dell’immobile pignorato, tale giudizio non può – però – che essere ancorato ad elementi concreti che devono – ovviamente – essere esplicitati.
E se il custode, come sovente accade, dà atto che “l’immobile è stato oggetto di visita da parte di potenziali acquirenti” e che “la situazione dello stesso è rimasta invariata rispetto alla CTU …”, non vi è alcun valido motivo per provvedere alla sua liberazione, così alterando uno stato di fatto che non ha impedito in alcun modo l’esame del bene né lo ha danneggiato.
Del resto, se l’immobile resta per più aste invenduto, ciò si deve semplicemente alla non appetibilità del prezzo di base d’asta e non certo alla sua occupazione. Ciò a maggior ragione, se risulta che l’occupante non abbia impedito di far visitare l’unità immobiliare ai “potenziali acquirenti”.
E’ pacifico che, come osservato dal Tribunale di Taranto con sentenza n. 2690 del 18.9.2014, la legge ha voluto salvaguardare, per quanto possibile, il diritto di abitazione dei debitori esecutati limitatamente al periodo di tempo che intercorre tra il pignoramento e la vendita coattiva. Ed è altrettanto pacifico che, come rilevato sempre dal Giudice tarantino con la decisione di cui sopra, se non emerge la necessità di liberare l’immobile perchè ad esempio i debitori ostacolano la vendita non permettendo l’accesso, prevale la salvaguardia del diritto di abitazione; ciò in coerenza con l’indubbio favor per la protezione di questo diritto rinvenibile nel nostro ordinamento, che lo pone in posizione sovraordinata rispetto al contrapposto diritto dei creditori della procedura esecutiva a veder aumentato l’ammontare del ricavato.
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Foto di Scott Webb