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Accolta l’opposizione a precetto: non dovuto l’importo richiesto dal cedente e dal cessionario

Accolta l’opposizione a precetto: non dovuto l’importo richiesto dal cedente e dal cessionario

Nel 2017 abbiamo opposto un precetto di una nota Banca lamentando come l’importo intimato con tale atto non fosse dovuto.

Nel corso del procedimento si è costituita in giudizio una società di cartolarizzazione dichiarando che la Banca le aveva ceduto il credito.

Il Giudice del Tribunale di Pisa, con sentenza del 29.3.2023, in accoglimento della nostra opposizione (anche in punto di carenza di legittimazione della cessionaria), ha dichiarato che la cessionaria non avesse in effetti provato di essere titolare del credito azionato (rilevando che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, grava infatti sul cessionario che agisca quale successore a titolo particolare del creditore originario, l’onere di fornire prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cassaz. n. 5857/2022; Trib. Prato n. 34/2023)” e, al contempo, che l’importo (contestato) dell’Istituto di Credito non fosse dovuto.

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