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Annullate cartelle di pagamento per 11.000 euro

Annullate cartelle di pagamento per 11.000 euro

In caso di notifica della cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario, è indispensabile – ai fini della sua validità – la prova della notifica della comunicazione di avvenuta notifica al debitore (art. 60 dpr 600/73 e 26 dpr 602/73).

E l’ istanza di rateazione del debito, accolta dal concessionario della riscossione, in assenza di prova documentale circa la chiara volontà di riconoscere il debito e/o di rinunziare alla prescrizione (cfr Cassazione Civile sentenza n. 5549 del 01-03-2021), non produce alcun effetto.

Questi i due principi che abbiamo sostenuto avanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa contro cartelle dell’Agente di Riscossione azionate sulla scorta contributi IVS (INPS) per denunciare e contestare l’avvenuta prescrizione del diritto di pagamento in merito.

Ed il Giudice del Lavoro con sentenza n. 218 del 15.9.2021 ha ritenuto condivisibile quanto sopra e così annullato le cartelle impugnate.

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