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Annullate cartelle di pagamento per euro 25.000,00

Annullate cartelle di pagamento per euro 25.000,00

Per una serie di cartelle di pagamento per omessi contributi Inps di cui il cliente aveva preso conoscenza tramite un estratto di ruolo, avevamo proposto ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa.

Le sollevate eccezioni a proposito della nullità delle cartelle con conseguente maturata prescrizione quinquennale del credito erano però state accolte solo in minima parte dal Magistrato del Tribunale di Pisa. Da qui il ricorso in appello cui ha resistito l’Agente di riscossione sostenendo, fra le altre, che anche in ipotesi di nullità delle notifiche delle cartelle la prescrizione non era da considerarsi maturata non essendo decorsi 10 anni.

I giudici della Corte d’Appello di Firenze, con sentenza dell’8 febbraio 2022, nell’accogliere la nostra impugnazione e quindi riscontrare in effetti la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento, hanno anche condiviso quanto da noi sostenuto a proposito del fatto che in tali casi operasse la prescrizione quinquennale e non decennale: “Il termine di prescrizione è peraltro pacificamente quinquennale e non decennale come sostenuto da AdER in primo grado.

E’ infatti consolidata la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di durata del termine di prescrizione, che ha vagliato e respinto anche gli argomenti qui proposti da AdER , sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397/2016.

La tesi dell’ente di riscossione, secondo cui ai sensi dell’art.49 DPR 603/1973 il ruolo costituirebbe titolo esecutivo idoneo a produrre un effetto novativo del credito, è stata espressamente confutata anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità.

< In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall’art. 3 della l. n. 335 del 1995 invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. >, Cass. sez. 6 – L n. 31352/2018. < La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell’Agenzia delle entrate quale nuovo concessionario, sia il fatto che l’art. 20, comma 6, del d. lgs. n. 112 del 1999 preveda un termine di prescrizione decennale per la riscossione, atteso che detto termine concerne il procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non interferisce con lo specifico termine previsto per azionare il credito >, Cass. sez. 6 – L n. 11335/2019.

E ancora nello stesso senso Cass.14192/2021, Cass.24106/2019, Cass.10797 e n. 10799/2019, Cass.10595/2019, Cass.9293/2019, Cass. 6888/2019”.

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Foto di KATRIN BOLOVTSOVA

 

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