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Annullate cartelle di pagamento per oltre euro 12.000,00

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La decisione n. 328 del 19 giugno 2020 del Giudice di Pace di Pisa.

Un cliente aveva appreso, dall’estratto di ruolo, dell’esistenza di un consistente debito nei confronti dell’Agente di Riscossioni (o meglio dell’Ente impositore Comune di San Giuliano Terme) per asserite violazioni al Codice della Strada.

Poichè il nostro rappresentato negava recisamente di aver ricevuto la notifica di tali cartelle, peraltro relative a sanzioni piuttosto datate, abbiamo proposto ricorso avanti al Giudice di Pace di Pisa chiedendone l’annullamento stante la maturata prescrizione quinquennale.

Ed al momento della costituzione in giudizio dell’Agente di Riscossione abbiamo potuto constatare come le notifiche fossero state effettuate, ma irritualmente tanto da renderle tamquam non esset.

Ed al riguardo il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Dario Bongiorno, con la sentenza di cui in epigrafe, dopo aver richiamato la giurisprudenza in merito, ha accolto il ricorso, condannando l’Agente di Riscossione alle spese di lite.

Del resto, come rilevato da tale Giudice,  “L’agente convenuto ha depositato copie della relata di notifica ex 140 c.p.c., e avviso di ricevimento raccomandata informativa spedita a mezzo corriere privato Nexive (doc. 4 fasc.convenuta).

Trattasi di soggetto privato la cui natura inficia m modo inequivocabile e insanabile la procedura notificatoria.

E’ indubbio che alla procedura notificatoria ha preso parte un soggetto privato e non pubblico, a cui è stata affidata la spedizione della raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c.

Tuttavia, la legge nazionale applicabile ratione temporis al caso che ci occupa prevede la possibilità di affidare il servizio universale postale aile sole Poste Italiane, dato peraltro confortato dalla A.G.COM, che ribadisce come il servizio universale postale è affidato alle sole Poste Italiane in affidamento esclusivo fino al 2026 (si vedano art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999).

La Corte di Cassazione sostiene ormai pacificamente come “le stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 13452 e n. 13453 del 29 maggio 20 17), hanno ancora, in generale, rimarcato l’esclusiva in capo a Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alia L. 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni”, ciò a nulla valendo l’entrata in vigore del decreto concorrenza L. 124 del 20 17.

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità sancisce l’irretroattività della normativa citata e, soprattutto, la non applicabilità della stessa: “fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, deve trovare ancora conferma l’orientamento finora espresso m materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato” (cfr. doc. 22,

Corte di Cassazione n. 23887 dell’11 ottobre 2017, sui punto si vedano anche Commissione

Tributaria Provinciale di Pisa, sentenza n. 317/2/2016 sez. n. 2, Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, sentenza n. 33 7/2016 sez. 3, Commissione Tributaria di Pisa sentenza n. 554 del 2017, Commissione Tributaria Pisa sent. n. 267 del 2018).

Recentissime pronunce di legittimità hanno ritenuto di confermare il chiarissimo dato normativo precisando come per dirsi effettivamente attuata la procedura di cui all’art. 140 c.p.c. è necessario che l’invio della raccomandata informativa venga effettuato utilizzando il servizio postale nazionale “fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 c.p.c., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio ( … ) Deve, quindi, essere rilevata l’inesistenza della notifica effettuata dal Concessionario della riscossione a mezzo agenzia privata di recapiti” (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 2922 del 13 febbraio 2015).

Ed ancora: “il legislatore prescrive, per l’esecuzione di una notificazione il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alia formalità prescritta dall’art. 140 cod. proc. civ., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio (cfr. Cass.ord. n. 3932111 … Cass. nn. 11095/2008, 20440/2006, 12533/2008, sentenza n. 833/2015); ancora più di recente: “La sentenza impugnata, nel ritenere inesistente e, quindi, non suscettibile di sanatoria, la notifica delle cartelle per il tramite di posta privata, ha …  chiarito che il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 1, lett. a) emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni. Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali (tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7 maggio 2008, n. 11095). Nè, avuto riguardo al tempo della pretesa notifica delle cartelle tramite posta privata, possono operare retroattivamente le nuove disposizioni in tema di concorrenza che hanno disposto la liberalizzazione del settore (cfr., al riguardo, più diffusamente, Cass. sez. 6-5, ord. 11 ottobre 2017, n. 23887), aventi natura innovativa e non interpretativa (cfr. doc. n. 23 Corte di Cassazione n. 6515 del 16 marzo 2018, si veda anche Corte di Cassazione ord. n. 3010 del 7 febbraio 2018, ma anche Corte Cass. ord. n. 2173 del 29 gennaio 2018).

In conclusione, la giurisprudenza di legittimità ritiene, ormai pacificamente, affetta da inesistenza assoluta la procedura notificatoria effettuata a mezzo di poste private … Da qui deriva che tutte le somme di cui alle due cartelle opposte sono prescritte, stante l’intervenuto spirare del termine di 5 anni (e 6 mesi) dalla loro notifica (9.5.2011 e 31.5.12) che regolamenta il diritto alla riscossione, alla luce del principio sancito definitivamente dalle S.U. della Cassazione n. 2339 del 17.11.16”.

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