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Assegni emessi senza autorizzazione: annullata la sanzione irrogata dalla Prefettura di Pisa

Assegni emessi senza autorizzazione: annullata la sanzione irrogata dalla Prefettura di Pisa

Un cliente era stato raggiunto dalla notifica di un’ordinanza-ingiunzione con la quale la Prefettura di Pisa gli aveva irrogato una sanzione economica piuttosto elevata per aver emesso assegni bancari senza autorizzazione (violazione art. 1, legge n. 386/90, come modificato dal d.l.vo n. 507/99).

Verificato però che il nostro rappresentato non aveva in effetti sottoscritto gli assegni e che la relativa firma era apocrifa, abbiamo proposto ricorso avanti al Giudice di Pace di Pisa sollevando, quale prima censura, proprio il disconoscimento della “firma apposta in calce a detti assegni”.

A fronte di tale disconoscimento sarebbe stato onere della Prefettura di Pisa (ritualmente costituitasi in giudizio) di provvedere alla istanza di verificazione, in assenza della quale si è concretizzata la nullità dell’ordinanza- ingiunzione emessa. Sul punto si è infatti espressa la giurisprudenza della Corte di Cassazione, come anche rilevato dal Giudice estensore della sentenza, che ha statuito che “…nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, qualora il soggetto che formalmente appare come emittente disconosca la sottoscrizione ivi comparente, grava sull’autorità che ha irrogato la sanzione l’onere di dimostrare l’autenticità della sottoscrizione, proponendo idonea istanza di verificazione” (Cass. n. 14278/2007) e ancora, seppure in una ipotesi relativa ad atto di precetto, al quale tuttavia l’Ordinanza ingiunzione prefettizia è equiparabile: “In caso di opposizione a precetto fondato su assegno bancario, l’autenticità della relativa sottoscrizione può essere contestata mediante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. (con conseguente onere del creditore opposto che intenda valersi del titolo esecutivo stragiudiziale di chiederne la verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c.), senza che ciò si avverta le regole sull’onere probatorio applicabili a tale giudizio, trattandosi dell’ordinario strumento processuale idoneo a contrastare l’apparenza di esecutività del titolo, fondata sulla genuinità della sottoscrizione, contestata dal suo supposto autore (Cass. 27381/2022)”.

Da qui l’accoglimento del ricorso e la condanna della Prefettura di Pisa alle spese di causa (sentenza del 22 novembre 2024).

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Immagine di Freepik

 

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