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Assegno emesso senza autorizzazione: la sanzione della Prefettura è annullata

Assegno emesso senza autorizzazione: la sanzione della Prefettura è annullata

Accolto il ricorso dal Giudice di Pace di San Miniato.

Un nostro assistito ha ricevuto la notifica da parte della Prefettura di Pisa di un’ordinanza-ingiunzione con la quale gli è stata contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 386/1990 (ovvero Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l’autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni”), per aver emesso un assegno di conto corrente senza autorizzazione e, conseguentemente, gli è stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 1.032,00, nonchè quella accessoria dell’inibizione di emettere assegni per 24 mesi.

Contro tale ordinanza-ingiunzione abbiamo proposto ricorso avanti al Giudice di Pace di San Miniato, lamentando e contestando una serie di vizi processuali tra i quali che  nè al momento dell’emissione dell’assegno, nè successivamente, il cliente aveva ricevuto comunicazione di sorta dalla Banca o da chicchessia a proposito della revoca dell’autorizzazione ad emetterli; pertanto non aveva motivo alcuno di astenersi dal ricorrere al proprio carnet di assegni.

Proprio tale rilievo è stato ritenuto assorbente dal Giudice adito, Dott. Dario Bongiorno, il quale, con sentenza del 23.10.2020, in accoglimento del ricorso, ha annullato l’ordinanza-ingiunzione prefettizia e condannato la Prefettura di Pisa alle spese di lite.

Il Giudice ha infatti ritenuto come “ai fini della configurabilità dell’illecito amministrativo dell’art. 1 L. 386/1990 … è necessario dimostrare l’esistenza della revoca e la conoscenza del traente. In questo senso incombe all’ente deputato all’accertamento della violazione l’onere di fornire la prova che il traente fosse effettivamente a conoscenza della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della lettera raccomandata o del telegramma con cui è stata effettuata la relativa comunicazione, ovvero mediante altre prove, orali o documentali, o presunzioni semplici, dalle quali possa desumersi la consapevolezza del difetto di autorizzazione da parte del privato (Cass. 30 ottobre 2009 n. 23015; Tribunale di Napoli 31.1.10), tenuto conto della natura recettizia di tale atto con conseguente decorrenza dei suoi effetti solo dal momento della comunicazione effettiva. Nella fattispecie la Prefettura ha resistito all’opposizione, pur non fornendo la prova dell’avvenuta comunicazione della revoca da parte del trattario (nel caso istituto bancario), o quantomeno, non dimostrando che all’atto della negoziazione dell’assegno, il preavviso di revoca era già stato comunicato o che il ricorrente ne fosse a conoscenza. Del resto, in caso di revoca di autorizzazione all’emissione di assegni, non spetta al privato dimostrare la propria ignoranza bensì alla Prefettura dimostrare la sua conoscenza (della revoca). Alla luce delle suesposte considerazioni, rilevato che non vi è prova che l’assegno sia stato emesso in difetto di autorizzazione del trattario, va dichiarata l’illegittimità della violazione contestata e della impugnata ordinanza prefettizia irrogativa della sanzione amministrativa”.

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