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Avvisi di addebito: inammissibile l’appello dell’INPS

Avvisi di addebito: inammissibile l’appello dell’INPS

Contro la sentenza del Tribunale di Pisa – Sez. Lavoro n. 159 del 26.5.2020 che, in accoglimento della nostra opposizione, aveva annullato gli addebiti INPS e riconosciuto l’intervenuta prescrizione del credito ivi portato, tale Istituto ha proposto impugnazione avanti alla Corte d’Appello di Firenze – Sez Lavoro.
Nel costituirci in giudizio, prima che nel merito, abbiamo eccepito l’inammissibilità dell’appello non avendo con lo stesso controparte impugnato il capo relativo alla prescrizione dei crediti, comunque maturata indipendentemente dalla conferma o meno dell’invalidità della notifica degli avvisi di addebito.
I giudici di appello hanno ritenuto fondata la nostra eccezione è così dichiarato inammissibile l’impugnazione. Gli stessi giudici hanno motivato la decisione (sentenza n. 851 del 7.12.2021) rilevando che in effetti “L’appello è inammissibile poiché mira a dimostrare la validità della notifica per compiuta giacenza degli avvisi di addebito eseguita negli anni 2011 e 2012 al solo fine di argomentare che, in seguito alla mancata opposizione nel termine perentorio decorrente dalla medesima notifica, i titoli sarebbero divenuti irretrattabili e quindi non avrebbero potuto essere oggetto di contestazioni di sorta nel presente giudizio.
Ma tale argomento non intacca l’ulteriore motivazione della sentenza appellata che affermava l’avvenuta prescrizione nel quinquennio successivo alla notifica dei titoli, da un lato, perché tale notifica del 2011 e 2012 sarebbe stata nulla e, dall’altro lato, perché non sarebbero valsi come atti interruttivi l’istanza di rateizzo del 2012 ed i pagamenti parziali del 2013.
Quindi, l’appello dell’INPS non metteva in discussione né in astratto né in concreto che dopo la notifica degli avvisi di addebito si fosse verificata la prescrizione quinquennale dei contributi, limitandosi ad argomentare che nessuna questione di tal genere potrebbe essere proposta perché i titoli regolarmente notificati non sarebbero stati all’epoca opposti nei termini perentori.
E’ quindi inutile porsi il problema di verificare la validità della notifica 2011 / 2012 degli avvisi di addebito per compiuta giacenza (unica questione devoluta con l’appello), per non essere invece stata contestata l’altra affermazione contenuta in sentenza che, per gli anni successivi alla stessa notifica, mancherebbero validi atti interruttivi che impediscano l’esaurimento del quinquennio di prescrizione prima della introduzione del giudizio con il ricorso del maggio 2019 al Tribunale di Pisa”.

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