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Banca consegna tardivamente i documenti richiesti: la Corte d’Appello la condanna alle spese legali di entrambi i gradi

Banca consegna tardivamente i documenti richiesti: la Corte d’Appello la condanna alle spese legali di entrambi i gradi

Una cliente aveva chiesto la nostra tutela per ottenere la consegna di copia di un contratto di conto corrente relativo ad un rapporto che si era concluso da pochi anni con un noto Istituto di Credito che, nel tempo, ne aveva incorporati altri.

Poichè la nostra rappresentata disponeva solo di pochi estratti di conto corrente che già recavano la nuova denominazione della Banca incorporante ed il relativo (nuovo) numero di conto, sulla base di tali riferimenti formulavamo la richiesta di consegna di copia del contratto all’Istituto di Credito che però non dava alcun riscontro, così costringendoci alla tutela avanti al Tribunale di Pisa con ricorso per ingiunzione.

L’ingiunzione veniva opposta dalla Banca che sosteneva come solo dopo molti mesi fosse stata poi in grado di verificare il numero del conto della Banca incorporata e così risalire al contratto a suo tempo stipulato, il che era da ritenersi – a suo avviso – una circostanza scusabile, tale da giustificare la compensazione delle spese di giudizio.

Il Tribunale di Pisa aveva accolto questa tesi e, quindi, compensato le spese di causa. Ma la Corte d’Appello di Firenze, alla quale ci eravamo rivolti contestando l’erroneità della decisione del giudice del Tribunale di Pisa, con sentenza del 16 maggio 2024 ha accolto la nostra impugnazione e condannato l’Istituto di Credito alle spese legali dell’ingiunzione, nonchè a quelle del primo e secondo grado. In particolare, la Corte ha rilevato come ” … era semmai onere di quest’ultima, subentrata ai sensi dell’art. 2504-bis c.c. nella titolarità delle obbligazioni derivanti dal rapporto di conto corrente – ivi inclusa, come ovvio, quella di consegnare la documentazione contrattuale ai sensi dell’art. 119 TUB -, risalire alla corretta numerazione del documento contrattuale richiesto, non potendosi far gravare sulla correntista – che era rimasta priva della disponibilità documentale che ex lege aveva comunque il diritto di ricostruire proprio per il tramite della Banca – il compito di orientarsi tra le varie numerazioni che il rapporto ha assunto nel corso del tempo. Del resto, una simile conclusione trova ulteriore fondamento nella considerazione secondo cui per la Banca appellata l’individuazione del corretto codice identificativo del contratto richiesto avrebbe dovuto costituire un’operazione piuttosto agevole, avendo a disposizione le generalità della società correntista e potendosi avvalere di apposite banche dati”.

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Immagine di mindandi su Freepik (www.freepik.com)

 

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