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Bloccato precetto della cessionaria della Banca per oltre euro 130.000

Bloccato precetto della cessionaria della Banca per oltre euro 130.000

Sospesa l’efficacia esecutiva del titolo.

Una Banca ha ceduto il suo credito vantato nei confronti del cliente ad una delle tante società di cartolarizzazione dei crediti. O almeno così ha sostenuto la cessionaria che ha agito contro il nostro rappresentato preannunciando di pignorargli l’immobile in caso di mancato pagamento di oltre euro 130.000 per un mutuo non onorato.

Ritenendo che non vi fosse prova della titolarità del credito azionato nonché la presenza di vizi nel contratto di mutuo, abbiamo proposto opposizione al precetto, chiedendo al Giudice anzitutto di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo. Ed il Giudice del Tribunale di Pisa, Dott. Daniele Mercadante, con ordinanza del 23 novembre 2021 ha accolto la nostra richiesta preliminare osservando che: “Considerato che “[l]a parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Ord. n. 24798/2020); Considerato che tale principio non appare smentito da quanto affermato da Cass., Sent. n. 12611/2021 (la cui massima si riporta: “[i]l cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione”), in quanto anche da tale pronuncia deve trarsi il principio per il quale, in caso di contestazione, il cessionario sia tenuto a provare il titolo contrattuale relativo alla cessione per la quale è causa; Considerato che allo stato degli atti la mancata produzione del contratto di cessione del credito deve ritenersi – anche avuto riguardo alla natura dell’affare e delle parti, nonché al tipo di attività finanziaria nella quale la cessione è avvenuta e della relativa, relativamente stretta regolamentazione – circostanza tale da giustificare la concessione della sospensiva richiesta da parte Attrice”.

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Foto di John Guccione

 

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