Buoni postali serie Q/P: le Poste devono riconoscere gli interessi riportati sui buoni per gli ultimi 10 anni
L’Arbitro Bancario Finanziario si è più volte pronunciato in merito, stabilendo che “Come già in altre occasioni si è avuto modo di chiarire, il Collegio ritiene di dover seguire l’orientamento della Corte di Cassazione (confermato pure di recente dal Coll. di Coordinamento con Decisione n. 6142 del 3 aprile 2020) di tutela dell’affidamento del cliente nell’interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. Il riferimento specifico è alla pronuncia n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, sottolineando che “La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall’ufficio ai richiedenti può […] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all’amministrazione, ma non può far ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”. La funzione stessa dei buoni postali, destinati a essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un’interpretazione diversa, la quale – ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all’amministrazione – finirebbe per compromettere le esigenze di tutela del risparmio diffuso (Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979). Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie emerge quindi che l’intermediario, nonostante l’intervenuto decreto ministeriale, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, mancando nel timbro stampigliato nei buoni in questione la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno e ingenerando pertanto nel sottoscrittore l’affidamento in ordine al non mutamento dei rendimenti indicati originariamente, in termini di importi assoluti, sul retro del titolo in relazione al periodo successivo al 20° anno dall’emissione. In base alle considerazioni sopra illustrate, il Collegio accoglie quindi il ricorso e accerta il diritto di parte attrice, con riferimento ai buoni oggetto di disputa, alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul verso del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dalla emissione, che l’intermediario dovrà pertanto corrispondere alla parte ricorrente qualora non vi abbia già provveduto e nei limiti della domanda (fermo restando che i rendimenti fino al 20° anno sono quelli riferiti, tramite apposita stampigliatura sul retro, alla serie Q/P)” (ex multis Collegio di Roma n. 9883 del 13.4.2021).
Tale orientamento è del resto consolidato ed allineato a quello dei giudici di merito (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, sent. n. 246 del 4.2.2021; conf. Tribunale di Teramo, 9.3.2021; Tribunale di Isernia, 12.4.2021; Tribunale di Genova, 16.4.2021) secondo i quali: “… come affermato da entrambe le parti (e, quindi, dato per assodato), il titolo in oggetto apparteneva alla serie “Q/P”, ed è stato emesso in data 13/09/1986. Detto aspetto, oltre a risultare dal tergo del titolo è anche incontestato. Il problema, però, è che il presente decreto risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.6.1986, n. 148 e, quindi, in data antecedente all’emissione del titolo oggetto del presente giudizio (13/09/1986). Ebbene, sul punto si tenga presente quanto affermato dalle stesse Sezioni Unite già nel 2007 … Le Sezioni Unite, in altri termini, sembrerebbero differenziare la circostanza in cui successivamente all’emanazione del titolo i tassi vengano “successivamente” modificati da quella in cui, viceversa, già al momento dell’emanazione le condizioni dell’emissione siano diverse da quelle prospettate sul titolo stesso: nel primo caso, sulla scorta dei parametri normativi previsti, è ben possibile che decreti ministeriali sopravvenuti all’emissione possano modificare il tasso di interessi originariamente previsto; nel secondo, viceversa, deve tenersi conto dei parametri indicati a tergo del buono”.
Pertanto, se in possesso di tali buoni consigliamo di non accettare le somme offerte da Poste, ma pretendere quanto in effetti risultante a tergo degli stessi.
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Foto di Heiner