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Contratto di finanziamento e carta revolving: il rapporto è nullo

Contratto di finanziamento e carta revolving: il rapporto è nullo

Non dovuta a Banca Ifis la somma ingiunta per la carta revolving.

Un nostro assistito aveva ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo da parte di Banca Ifis col quale gli veniva ingiunto il pagamento di una somma (euro 6.000,00) in relazione ad un residuo dovuto in forza di un finanziamento.

Contro l’ingiunzione avevamo proposto opposizione rilevando che il contratto prodotto dalla Banca (peraltro poco leggibile) facesse riferimento ad un finanziamento per l’acquisto di due elettrodomestici che il nostro rappresentato aveva onorato a suo tempo, mentre l’estratto conto, anch’esso prodotto dall’ingiungente, riguardasse un diverso rapporto non previsto nel contratto stesso (ovvero l’utilizzo di una carta revolving).

A fronte della nostra contestazione, la Banca Ifis provvedeva nel corso del giudizio a produrre altra copia dello stesso contratto evidenziando quella che a suo avviso era la parte dello stesso in cui si faceva menzione della carta revolving e della sua possibilità di utilizzo. A quel punto disconoscevamo la copia del contratto rilevando in ogni caso che lo stesso fosse nullo per carenza di forma scritta (cfr. art. 117 TUB esteso anche ai contratti di credito al consumo ex art. 124 TUB). Infatti, la “mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente a oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso da una carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non può in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposta dal TUB, che è finalizzato a soddisfare le esigenze informative del cliente” (cfr. Tribunale di Mantova, n. 41/2018; Tribunale Chieti, Sez. Ortona n. 230/2017; ABF Collegio di Coordinamento n. 3257/2012; ABF Collegio di Milano n. 650/2012; ABF Collegio di Roma n. 6183/2013). Peraltro, anche secondo la Banca d’Italia (cfr. provvedimento del 4 aprile 2000), “In assenza di esplicita richiesta del cliente, attestata dalla sottoscrizione di apposito e separato contratto, gli intermediari non possono inviare alla clientela strumenti di pagamento. Tale divieto si applica anche nel caso in cui lo strumento di pagamento venga inoltrato inattivo”.

Con sentenza del Tribunale di Pisa del 23.12.2019 il Giudice (Dott.ssa Alessia De Durante), in accoglimento della nostra opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando Banca Ifis al pagamento delle spese processuali.

Il Giudice del Tribunale di Pisa ha rilevato che, “Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., parte opposta ha depositato un copia leggibile “in alta risoluzione del contratto azionato”, e con la terza memoria parte opponente ne ha disconosciuto il contenuto; Tale disconoscimento, valido e tempestivo perché articolato nella prima difesa utile successiva alla produzione del documento, in assenza di alcuna ulteriore richiesta da parte del creditore, non può che implicare l’inutilizzabilità del documento stesso; Ne consegue che, in assenza della prova del contratto concluso fra le parti e, comunque, non avendo la parte convenuta dato prova delle condizioni di erogazione della somma che richiede in restituzione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato”.

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Foto di Pixabay

 

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