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Contratto di finanziamento non notificato unitamente all’atto di precetto

Contratto di finanziamento non notificato unitamente all’atto di precetto

Banca condannata alle spese.

Un cliente aveva ricevuto la notifica di un atto di precetto col quale la Banca di Pisa e Fornacette gli intimava il pagamento di una somma piuttosto consistente (euro 213.422,87) a fronte di un asserito residuo impagato su un contratto di finanziamento ipotecario; contratto di finanziamento che però non veniva allegato a tale atto.

Contro tale precetto abbiamo proposto opposizione (ex art. 617 c.p.c.) rilevando come non fosse applicabile al suindicato contratto la fattispecie di cui all’art. 41 del Testo Unico Bancario (riservata ai crediti di natura fondiaria), bensì l’art. 479, c.p.c., il quale prevede che l’esecuzione deve essere preceduta dalla notifica in forma esecutiva del titolo.

A quel punto la Banca ha rinunciato al precetto chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.

Ma il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 895 del 19.9.2019, conformemente alla nostra richiesta, ha dichiarato cessata la materia del contendere, condannando la Banca alla refusione delle spese del giudizio.

Secondo il Tribunale di Pisa, nella persona del GI Dott. Daniele Mercadante, La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5207/1998, ha affermato che “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l’estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l’iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio” (si veda, in questo senso, anche la Sent. n. 7026/1999).

Il Giudice della legittimità ha affermato, con la Sentenza n. 3967/2019, che “la sanatoria dell’atto nullo che abbia comunque raggiunto il suo scopo si determina tutte le volte in cui non risulta concretamente leso lo specifico interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie. Si tratta, dunque, di un’ipotesi particolare di carenza di interesse (a dedurre la nullità processuale). Questa Corte ha tuttavia chiarito che il tema dell’effettività della lesione dei diritti di difesa (e quindi della concretezza di un interesse effettivamente pregiudicato dall’atto processuale nullo) ha un ambito di rilevanza più ampio: qualsiasi denuncia di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria. I principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire impongono che l’impugnazione basata sulla violazione di regole processuali possa essere accolta solo se in tal modo la parte ottiene una pronuncia diversa e più favorevole”. Tale pronuncia, come del resto la Sentenza n. 24812/2005, la quale afferma un analogo principio, riguardano atti comunque portati a conoscenza del debitore, seppure in forme asseritamente non corrispondenti a quelle di legge. Da tale effettiva, completa e tempestiva conoscenza dell’atto, seppure astrattamente viziata, il Giudice della legittimità fa discendere la sussistenza o meno di una concreta menomazione del diritto di difesa.

La fattispecie non può ritenersi assimilabile a quella di cui al presente giudizio, nel quale si tratta di un titolo esecutivo mai portato a conoscenza del debitore, circostanza questa che deve ritenersi senza eccezioni foriera di un vulnus ai diritti della difesa, in quanto altro è sostenere che detta difesa possa esplicarsi a partire dall’esame di un atto irregolarmente notificato, altro è sostenere che possa esplicarsi (anche solo in via teorica) in assenza di tale atto.

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