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Decesso del contribuente e notifica degli atti agli eredi

Decesso del contribuente e notifica degli atti agli eredi

Ecco quando la notifica degli atti è nulla.

Una recente decisione della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia Sezione/Collegio 5 (n. 316 del 20.1.2020) chiarisce l’iter che deve seguire l’Agente di Riscossione affinché la notifica dell’atto impositivo agli eredi del de cuius non sia nulla.

Il Collegio estensore infatti rileva che “in tema di notifica degli atti tributari agli eredi, il procedimento notificatorio da adottarsi in assenza della prescritta comunicazione delle generalità e del domicilio fiscale non costituisce un mero dato formale, ma è causa di nullità assoluta e insanabile laddove non rispettato, in quanto incide su un rapporto tributario relativo a un soggetto non più esistente. La notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l’evento del decesso del contribuente sia, comunque, noto all’Ufficio, deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile (con conseguente inoperatività dell’art. 156, comma 3, c.p.c.) della notifica e degli atti stessi, nei confronti di tutti gli eredi, qualora non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall’art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973, presso l’ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente; tale procedimento di notificazione, la cui inosservanza comporta la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell’avviso, presuppone, quindi, che l‘Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente.

Nel caso specifico, tale notizia è stata dall’Amministrazione comunque acquisita con la dichiarazione di successione presentata dagli eredi e, atteso che l’avviso impugnato, intestato al de cuius, fu notificato dopo la morte dello stesso al coniuge superstite, e non agli eredi impersonalmente e collettivamente, non si può che rilevare la nullità della notifica”.

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Foto di Nataliya Vaitkevich

 

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