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Estinzione anticipata contratto di finanziamento con cessione del quinto

Estinzione anticipata contratto di finanziamento con cessione del quinto

Scatta il diritto alla restituzione di determinati oneri … ecco quali …

 

La materia, di assoluta attualità, sta da mesi impegnando i Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it).

Infatti, in caso di estinzione anticipata il cliente ha diritto al rimborso di determinati oneri che ha dovuto sostenere al momento della stipula del contratto.

In particolare, secondo il consolidato orientamento dei Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario, va riconosciuta la rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, secondo i seguenti criteri: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie e/o bancarie (comunque denominate), nonché le altre commissioni, come le commissioni d’intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l’importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo.

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Foto di Sora Shimazaki 

 

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