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Fideiussioni bancarie: clausole nulle

Fideiussioni bancarie: clausole nulle

Rigettata la richiesta avversaria di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Nonostante l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile che, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno decretato la nullità delle clausole dei contratti di fideiussione (cosiddette di “reviviscenza”, secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”, di “rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.”, per la quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato” e “di sopravvivenza”, secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) che ripropongono il contenuto dello schema ABI 2003, molti Istituti di Crediti o società a cui gli stessi hanno ceduto i crediti, richiedono ed ottengono decreti ingiuntivi proprio sulla scorta di tali contratti di fideiussione.

Più e più volte siamo quindi investiti da clienti, destinatari di questo tipo di ingiunzioni, di promuovere opposizione.

E proprio in questi giorni (cfr. provvedimento del 12 giugno 2023) il Tribunale di Pisa, a seguito di nostra opposizione al decreto ingiuntivo di una nota società cessionaria e così alla ns. richiesta di rigetto della provvisoria esecuzione dell’ingiunzione richiesto da tale società, ha provveduto in conformità, negando alla cessionaria la provvisoria esecuzione e così fissando udienza per il proseguo del procedimento.

Il che non consentirà alla cessionaria di poter intanto agire in via esecutiva (ovvero col pignoramento) nei confronti del nostro assistito.

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Foto di Aviv Rachmadian su Unsplash

 

 

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