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Fideiussioni nulle: sospesa la provvisoria esecuzione dell’ingiunzione della Banca di 80.000,00 euro

Fideiussioni nulle: sospesa la provvisoria esecuzione dell’ingiunzione della Banca di 80.000,00 euro

Violazione della normativa antitrust.

Dal Tribunale di Pisa, G.I. Dott.ssa Eleonora Polidori, ordinanza 23 luglio 2020, è ribadito come la nullità dei contratti di fideiussione costituisce grave motivo per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo della Banca (“Ritenuti sussistenti i gravi motivi per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ritenendosi necessario l’approfondimento della questione relativa alla nullita’ delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust …”).

Del resto, come avevamo evidenziato, la patente nullità dei contratti di fideiussione o, anche in ipotesi parziale delle note clausole, ivi inclusa quella di cui all’art. 1957 c.c., aveva comportato la contestata decadenza avversaria per il pacifico decorso del termine semestrale prima della notifica dell’ingiunzione. Sul punto ex plurimis Tribunale di Padova, 29.1.2019; Tribunale di Firenze, 7.11.2019; ABF, Collegio di Milano, 4.7.2019; Tribunale di Firenze, 11.12.2019; Tribunale di Catania, 13.12.2019.

Richiesta di sospensiva che peraltro si imponeva anche alla luce dell’intervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che con le decisioni C-435/18 e C-494/18 del 19 dicembre 2019 ha ribadito che l’interesse pubblico sul quale si basa la tutela del consumatore (direttiva 93/13) determina la contrarietà alla normativa Unionale di una normativa nazionale (come quella italiana) che consenta di emettere un’ingiunzione di pagamento, quando il giudice non disponga dei mezzi giuridici per procedere alla valutazione del carattere abusivo di una clausola. E l’opposizione al decreto non costituisce una sufficiente tutela verso il consumatore.

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Foto di Pixabay

 

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