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Documenti bancari: Società di cartolarizzazione non li consegna e viene condannata per lite temeraria

Documenti bancari: Società di cartolarizzazione non li consegna e viene condannata per lite temeraria

Un caso tutt’altro che infrequente: una Banca cede il credito vantato nei confronti di un cliente ad una società costituita ad hoc (cosiddetta società di cartolarizzazione) che provvede poi – tramite proprio delegato – al recupero intanto in via stragiudiziale, ovvero formulando una richiesta per iscritto al debitore.

Ovviamente, tale richiesta presuppone che la società di cartolarizzazione disponga della documentazione a supporto del credito che va a richiedere. E, quindi, come nel caso di un nostro cliente, abbiamo chiesto a tale società di provvedere a consegnarci la documentazione così da verificare la correttezza o meno della pretesa.

Non avendo però ottenuto la consegna bonariamente, abbiamo richiesto ed ottenuto l’emissione di decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Pisa.

Contro l’ingiunzione la società di cartolarizzazione ha proposto opposizione assumendo di non essere tenuta alla consegna, spettando l’onere in questione alla sola Banca che le aveva ceduto il credito.

Il Giudice del Tribunale di Pisa, però, conformemente alle nostre argomentazioni e richieste, non solo ha rigettato la domanda avversaria, ma l’ha anche condannata per lite temeraria al pagamento a favore del nostro assistito di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento danni. Ed infatti, secondo il giudice,“Poiché ai sensi dell’art. 1262 cc con la cessione del credito il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito (nel caso che ci occupa il contratto di apertura del rapporto di conto corrente e gli estratti conto), affinché tale diritto non resti senza tutela, nel caso di cessione del credito, deve affermarsi la legittimazione passiva, alternativamente, dell’intermediario cedente e della cessionaria. Non si potrebbe infatti imporre al cliente – consumatore l’onere di agire in giudizio contro entrambi i soggetti, cedente e cessionario, con il concreto rischio di rimanere soccombente nei confronti di una delle controparti”.

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