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I limiti all’iscrizione ipotecaria dell’Agente di Riscossione per i debiti inferiori ad euro 8.000,00

I limiti all’iscrizione ipotecaria dell’Agente di Riscossione per i debiti inferiori ad euro 8.000,00

E la sua applicazione anche anche prima dell’adozione del d.l. n. 40 del 2010.

La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 993 del 20.1.2021 ha ribadito la portata retroattiva del limite di euro 8.000,00 (stabilito dal d.l. n. 40 del 2010) ai fini dell’iscrizione ipotecaria da parte dell’Agente di Riscossione.

Infatti, per la Cassazione “La modifica, affidata alle leggi nel tempo succedutesi, delle differenti soglie dell’ammontare del credito per cui il concessionario può procedere in via esecutiva alia realizzazione del credito tributario e quindi del limite entro il quale è fatto divieto al riscossore di procedere ad iscrizione ipotecaria nei confronti del privato debitore deve trovare applicazione, nella natura procedimentale di quel limite, rispetto ai procedimenti che siano ancora pendenti alla data dell’entrata in vigore delle norme nel tempo succedutesi nel fissare i nuovi importi ai limiti di procedibilità. L’ammontare dell’importo che, in modo speculare, segna da una parte l’avvio dell’azione esecutiva esattoriale e dall’altra la possibilità per l’agente della riscossione di procedere ad iscrizione ipotecaria sui beni dell’esecutato ritiene questo Collegio consenta, anche prima dell’adozione del d.l. n. 40 del 2010, introduttivo degli 8.000,00 euro quale limite alla sola iscrizione ipotecaria, di far valere comunque l’indicato meccanismo. Il limite infatti all’esecuzione coattiva introdotto dalla legge n. 248 del 2005, di “Conversione in legge, con modificazioni, dei decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, in quanto norma processuale che governa l’avvio del procedimento esecutivo, in difetto di disposizioni transitorie, trova applicazione, ai sensi dell’art. 11 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, in forza del principio per il quale tempus regit actum, rispetto a procedure che siano pendenti alla data della sua entrata in vigore e quindi per i singoli atti compiuti successivamente (sull’efficacia retroattiva, in materia tributaria, delle norme procedimentali: Cass.: 14/11/2019 n. 29632; Cass. 28/11/2018 n.30742)”.

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Foto di Mikhail Nilov

 

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