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Il cliente ha diritto alla chiusura del conto anche se a debito

Il cliente ha diritto alla chiusura del conto anche se a debito

Il recesso del cliente.

 

Il cliente ha diritto alla chiusura del conto corrente sulla base di quanto previsto sia dall’art. 1855 c.c. (“Se l’operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni”) sia dall’art. 120bis TUB (“Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese”).

Infatti, tale norme consentono al correntista di esercitare il suo diritto di recesso dal rapporto e ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno di una esposizione debitoria nei confronti della Banca. Infatti, al riguardo si è formato un consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. ABF Collegio di Napoli, decisione n. 6141 del 26 agosto 2015; conf. ABF, Collegio di Napoli, decisioni n. 1477/2013 e n. 5140/2014) secondo il quale la Banca non può condizionare l’efficacia della iniziativa unilateralmente intrapresa dal cliente di recedere dal rapporto di conto corrente al ripianamento della sua esposizione debitoria. Il perdurare della esposizione debitoria, infatti, non costituisce legittimo motivo di rifiuto di procedere all’estinzione del rapporto di conto corrente.

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Foto di Sofía Marquet

 

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