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Il credito della Banca è viziato da anatocismo: rigettata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo

Il credito della Banca è viziato da anatocismo: rigettata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo

Per il momento la Banca deve attendere … il credito di euro 70.000 che ha azionato col decreto ingiuntivo necessita di un approfondimento, essendosi realizzata la pratica vietata dell’anatocismo.

Questa motivazione, come di seguito riportata, ha convinto il Giudice del Tribunale di Pisa, con provvedimento 16.6.2023, conformemente alla ns. richiesta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a non concedere la provvisoria esecuzione all’Istituto di Credito.

Questa la motivazione: “rilevato, infatti, che, dall’esame del contratto, emerge che il tasso nominale annuo degli interessi creditori è uguale al tasso annuo effettivo, ciò che appare una incongruenza, posto che la capitalizzazione comporta, per necessità algebrica, un incremento del secondo rispetto al primo; considerato che, in base alla delib. CICR del 9 febbraio 2000 art. 6, (delibera che, come noto, all’art. 2, comma 2, prescrive che nel conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori), i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della delibera devono indicare la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato, aggiungendo che, ove sia prevista una capitalizzazione infrannuale, deve essere anche indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione; rilevato che, come affermato recentemente dalla Suprema Corte, l’indicazione contrattuale di un tasso annuo effettivo dell’interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell’interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi, sconfessando che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione, dall’altro non soddisfa l’art. 6 citato (Cass. ord. n. 4321 del 18 febbraio 2022); considerato che, in effetti, la parte opponente ha dedotto che a causa della misura risibile entro la quale è fissato l’interesse creditore (0,0200%) la previsione di pari periodicità fra interessi creditori e interessi debitori è stata sostanzialmente vanificata … Rigetta l’istanza di concessione della provvisoria esecutività al D.I.”.

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Foto di Joshua Hoehne su Unsplash

 

 

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