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Il pignoramento immobiliare è illegittimo: ultimo atto di una ‘storia’ che dura da tempo

Il pignoramento immobiliare è illegittimo: ultimo atto di una ‘storia’ che dura da tempo

E la Banca deve pagare le spese di giudizio.

Questa procedura parte da lontano: eravamo nel 2013 quando l’allora Cassa di Risparmio di San Miniato (ora incorporata nel Credit Agricol) notifica ad una nostra assistita atto di precetto su un mutuo intimandole il pagamento di ratei impagati.

Contro il precetto proponiamo opposizione avanti il Tribunale di Pisa sollevando varie questioni tra le quali l’impossibilità di ricorrere a tale atto trovandoci al cospetto di mutuo cosiddetto “condizionato” e, quindi, non avente efficacia di titolo esecutivo.

Questo procedimento si conclude con sentenza n. 491/2017 che accoglie la nostra domanda dichiarando la nullità del precetto.

Nel frattempo però la Banca dà comunque corso all’esecuzione, pignorando l’immobile della nostra rappresentata.

A quel punto anche contro il pignoramento avanziamo opposizione avvalendoci proprio della sentenza suindicata, chiedendo la sospensione di tale procedura.

Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Pisa, conformemente alla nostra domanda, nel rilevare che in effetti “il contratto di mutuo stipulato per atto pubblico notarile può costituire valido titolo esecutivo solo ed esclusivamente se la parte mutuataria sia posta nelle condizioni di disporre autonomamente della somma mutuata”, circostanza non sussistente in questo caso, con provvedimento del 9.10.2017 sospende l’esecuzione ed indica in gg. 60 il termine per l’eventuale introduzione del giudizio di merito.

Non possiamo quindi esimerci, a tutela della nostra cliente, dal dare corso all’azione di merito nei termini prescritti. E questo giudizio si conclude con sentenza n. 1029 del 18.10.2019 che dichiara “la nullità degli atti di pignoramento che hanno dato origine alla procedura esecutiva n.89/2015 R.G. ed alla procedura esecutiva n.238/2015 R.G. riunita alla prima” con condanna del Credit Agricol alle spese di giudizio.

In tal caso il Giudice accoglie la nostra prima domanda (difetto di legittimazione e/o titolarità attiva del rapporto dedotto in giundizio) dichiarando quindi assorbite le altre domande.

In particolare, il Giudice ritiene fondata la nostra eccezione preliminare, ovvero: “La questione sollevata in via prioritaria da parte opponente in merito alla legittimazione della Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. a promuovere l’atto di pignoramento posto a base della procedura esecutiva n.89/2015 e l’atto di pignoramento che ha dato luogo alla procedura esecutiva n.238/2015, riunita alla predetta procedura n.89/2015, appare fondata ed il suo accoglimento assorbe ogni altro profilo. Emerge con evidenza dalla stessa produzione documentale versata in atti da parte opposta, che, al momento della notifica degli atti introduttivi delle richiamate procedura esecutive, C.R. San Miniato non fosse titolare del credito scaturente dal contratto di mutuo in Notaio R. del 27.05.2005. Invero detto credito era stato ceduto da Cassa di Risparmio di San Miniato a Carismi Finance s.r.l. con contratto di cessione del 16.09.2011 e soltanto con il contratto di riacquisto del 9.05.2016, l’odierna parte opposta è tornata ad essere legittima titolare della posizione creditoria in oggetto. E, dunque, appare incontestabile che allorchè Cassa di Risparmio di San Miniato, rispettivamente in data 18.03.2015 ed in data 10.07.2015 ha notificato a FL e FN il primo atto di pignoramento ed alla sola FN il secondo atto di pignoramento, non era titolare del credito di cui al mutuo in Notaio R, credito di cui in quel momento era titolare Carismi Finance s.r.l., che, infatti, aveva provveduto a notificare atto di precetto, opposto da Farioli Nadia, con conseguente giudizio deciso con la sentenza del Tribunale di Pisa n.491/2017 in atti. Non essendo, quindi, Cassa di Risparmio di San Miniato titolare del credito all’atto della notifica degli atti di pignoramento, ed avendo acquistato lo stesso solo in pendenza della procedura esecutiva, con impossibilità di applicazione del principio di cui all’art.111 c.p.c., ne consegue la nullità degli atti di pignoramento”.

Una storia a lieto fine!

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Foto di Pixabay

 

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