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Interessi moratori usurari: facciamo un po’ di chiarezza

Interessi moratori usurari: facciamo un po’ di chiarezza

E’ di questi giorni l’emissione da parte della Suprema Corte di Cassazione di un’ordinanza (n. 23192 del 4.10.2017) che mette (o almeno auspichiamo) un punto fermo sulla valenza degli interessi moratori oltre il tasso soglia e sui relativi effetti rispetto ad i tassi corrispettivi.

In particolare, tale ordinanza – sulla scorta di precedenti decisioni (cfr. Cass. n. 5598/2017; Cass. n. 602/2013; Cass. n. 603/2013; Cass. n. 350/2013; Cass. n. 11632/2010; Cass. n. 9532/2010; Cass. n. 5324/2003; Cass. n. 14899/2000) – ha avuto il merito di esplicitare chiaramente il principio per il quale la nullità della clausola relativa agli interessi col conseguente azzeramento degli stessi (cfr. art. 1815 c.c.), ha luogo sia che risulti usurario l’interesse corrispettivo che quello moratorio.

Pertanto, se risulta sforare anche il solo tasso moratorio ciò riverbera i propri effetti sul tasso corrispettivo (tesi fino ad oggi ripetutamente osteggiata dalle Banche – e fatta, purtroppo, propria anche da diversi giudici di merito – che ritengono, invece, di separare nettamente i due tassi così da escludere l’applicazione dell’art. 1815 c.c. agli interessi corrispettivi ove l’usura concerna i soli interessi moratori e, comunque, di fare ricorso – ai fini della verifica dello sforamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori – ad un aumento percentuale del 2,1% del TEGM pubblicato trimestralmente).

Attenzione, però, l’ordinanza in questione non afferma affatto – come invece ritenuto da alcuni commentatori – che per verificare l’usurarietà (o meno) dei tassi, possa farsi ricorso alla sommatoria di interessi corrispettivi e moratori. Anzi, dall’inciso finale della stessa ordinanza pare evincersi proprio il contrario (“Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perchè non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso”).

 

“Considerato che l’art. 1815 c.c., comma 2, stabilisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” e ai sensi del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, convertito in L. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perchè realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore … come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità “è noto che in tema di contratto di mutuo, la L. n. 108 del 1996, art. 1, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324) …” (cfr. Cass. n. 23192/2017).

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Foto di Tima Miroshnichenko

 

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