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Investimenti: nessuna valenza della dicitura prestampata sull’inadeguatezza dell’operazione

Investimenti: nessuna valenza della dicitura prestampata sull’inadeguatezza dell’operazione

Un principio pacifico alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità e di merito.

 

In proposito significative le considerazioni finali della Relazione Annuale presentata a Roma il 31 maggio 2003 da parte del Governatore della Banca d’Italia, il quale ha riconosciuto, a pagg. 31 e segg., che “…non sono mancati tra gli operatori comportamenti carenti sotto il profilo della valutazione dei rischi, della registrazione contabile degli impegni assunti, della correttezza nei rapporti con la clientela (….) Gli intermediari, bancari e non bancari, devono correttamente informare e con accortezza consigliare i risparmiatori circa gli investimenti più adatti alle loro esigenze, coerenti con le loro disponibilità (….) Sono essenziali etica e professionalità ( ….) Va consolidato il rapporto di fiducia con la clientela, un bene primario per la stabilità e l’operatività delle istituzioni finanziarie“.

Inoltre, come ex plurimis Tribunale di Catania, 23.1.2007, non appare superfluo ribadire che la valutazione di adeguatezza costituisce un corollario logico dell’obbligo di informare satisfattivamente il cliente e che la consapevolezza della scelta attribuita all’investitore, positiva o negativa che essa sia, dipende dal grado di informazioni allo stesso fornite sulle caratteristiche della operazione. Ne viene che la segnalazione della banca ai sensi dell’art 29 del regolamento 11522 potrà ritenersi idonea a realizzare l’effetto di esonerare, a monte, l’intermediario dalle conseguenze di un eventuale pedita del titolo ugualmente acquistato dal cliente laddove:

– risulti compiutamente adempiuto l’obbligo di informazione imposto ex art 28 stesso regolamento;

– la segnalazione risulti effettuata dando conto delle specifiche ragioni per le quali l’operazione appare inadeguata, così come espressamente sancito, per le ragioni logiche segnalate in precedenza, dalla stessa norma secondaria citata.

Diversamente, l’informazione è carente e/o la segnalazione di inadeguatezza risulti acriticamente evidenziata senza specificazione delle ragioni che l’hanno fondatadeve escludersi che il cliente abbia acquisto la necessaria consapevolezza delle ragioni che sconsigliano il compimento dell’operazione e ne favoriscono una scelta ragionata con conseguente sostanziale inefficacia dell’avvertimento non idoneamente operato dall’intermediario (cfr espressamente sul punto Trib. Genova 3 Novembre 2006; 8 agosto 2006; 26 Giugno 2006; Trib Lecce 12 Giugno 2006).

Del resto, la diligenza che si richiede alla Banca non può limitarsi ad un passivo onere formale non accompagnato da una effettiva informazione (cfr. Corte di Appello di Palermo, Sezione III, sentenza n. 572/2013, per la quale “ognuna delle cause per le quali può apparire inadeguata va specificatamente posta all’attenzione dell’investitore e spiegata dettagliatamente nel suo intrinseco contenuto”; conf. Corte di Appello di Torino, sentenza 615/2012, per la quale “Si è già evidenziato come l’avvertenza della inadeguatezza non possa rispondere a una finalità puramente burocratica e formalistica, dovendo invece soddisfare finalità sostanziali, a loro volta necessitanti della compiuta e chiara rappresentazione delle rilevate ragioni di inadeguatezza per tipologia, dimensione, frequenza. La mancata esplicitazione delle ragioni che rendevano inadeguato l’investimento in bond argentini inficia il consenso all’esecuzione prestato dal cliente e ciò in un contesto nel quale la legge consente all’intermediario di dare egualmente corso all’operazione, sull’insistenza scritta del cliente, soltanto dopo che quest’ultimo reso compitamente edotto di tutti indistintamente i profili di inadeguatezza specificatamente ravvisabili sul piano oggettivo e soggettivo”.

Rileva poi la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 9892/2016, nel richiamarsi ai propri precedenti, che la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (cfr. Cass. 17340/2008; conf. Cass. 22147/2010). A tal fine, si è – tuttavia – soggiunto che la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell’investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d’investitore, non può – di certo – costituire dichiarazione confessoriain quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (Cass. 6142/2012). Tale dichiarazione può, al più, comprovare l’avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione incombenti sull’intermediario, sempre che, però, sia corredata da una, sia pure sintetica, indicazione delle caratteristiche del titolo, in relazione al profilo dell’investitore ed alla sua propensione al rischio, tali da poterne sconsigliare l’acquisto, come nel caso in cui venga indicato nella dichiarazione che si tratti di titolo non quotato o emesso da soggetto in gravi condizioni finanziarie (Cass. 4620/2015)”.

Ancor più recentissimamente si è nuovamente pronunciata la Cassazione con sentenza n. 17315 del 25.5.2017, che ha ribadito che lavvertimento dell’inadeguatezza dell’operazione di cui all’art. 29 reg. Consob 11522/1998 non può essere dato dall’intermediario mediante una generica frase standard prestampata, ma, al fine di consentire all’investitore di addivenire a una scelta effettivamente consapevole, l’avvertimento in questione deve essere comunicato attraverso una condotta intesa a rappresentare in modo puntuale e compiuto le caratteristiche dell’operazione, con peculiare riguardo ai rischi che la stessa viene propriamente a proporre; le specifiche ragioni che rendono nel concreto inadeguata una data operazione devono perciò venire trasmesse all’investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co-fattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento. In conformità alle norme degli artt. 28, comma 2, e 29, comma 3, Regolamento Consob n. 11522/1998, è obbligo dell’intermediario di indicare all’investitore tutte le specifiche ragioni che risultano idonee a rendere un’operazione di investimento inadeguata per lo stesso, ivi comprese quelle attinenti al rischio di mancato rimborso del capitale investito.

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