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La clausola di CMS del contratto di conto corrente è nulla: Banca condannata a risarcire oltre 45.000 euro

La clausola di CMS del contratto di conto corrente è nulla: Banca condannata a risarcire oltre 45.000 euro

In alcuni rapporti di conto corrente (soprattutto in quelli meno recenti) le condizioni contrattuali non sono state validamente pattuite così da consentire, addirittura, in certi casi anche di ribaltare il debito con la Banca con un credito. Ed il procedimento in questione (deciso con sentenza del Tribunale di Pisa del 19 febbraio 2024) è proprio uno di questi … 

Il nostro cliente ha infatti ottenuto l’accertamento da parte del Giudice della nullità della commissione di massimo scoperto (nel tempo poi sostituita da altre clausole) che avevamo invocato, chiedendo venisse condannato l’Istituto di Credito al rimborso di quanto al riguardo – nel tempo – addebitato sul conto corrente.

Di seguito un significativo passaggio della sentenza: “Invero, la C.M.S. deve essere frutto di una specifica pattuizione scritta dalla quale devono emergere i criteri di determinazione e delle modalità di calcolo. 

Si ritiene necessaria una specificazione chiara su quali importi e per quali periodi viene applicata al fine di consentire al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca.

Proprio per tale la ragione la giurisprudenza ha affermato la nullità per indeterminatezza dell’oggetto della clausola di CMS pattuita quando espressa sola in misura percentuale senza indicazione della base di calcolo qualificandola in tali casi quale imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida (Cfr. ex multis Corte appello Perugia sez. I, 16/03/2023, n.187, Tribunale Bari sez. IV, 01/03/2023, n.725, Tribunale Catania sez. IV, 23/05/2022, n. 2353) … La clausola con le quali le parti hanno pattuito la CMS si è dunque limitata ad indicare la misura percentuale e non anche la sua base di calcolo … Ne consegue che la clausola di CMS in entrambi i contratti non può ritenersi validamente pattuita essendo nulla per indeterminatezza dell’oggetto. Va, quindi, accolta la domanda di restituzione delle somme addebitate a tale titolo di parte attrice …”.

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