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La finanziaria ingiunge il pagamento ma il Giudice è quello sbagliato

La finanziaria ingiunge il pagamento ma il Giudice è quello sbagliato

Dichiarata la nullità di un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Grosseto.

Un nostro assistito aveva ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Grosseto per poco meno di euro 4.000,00 a fronte di un asserito residuo finanziamento per l’acquisto di una automobile.

Contro tale decreto abbiamo proposto opposizione muovendo una serie di rilievi tra i quali, pregiudizialmente, l’incompetenza per territorio del Giudice che aveva emesso l’ingiunzione (con conseguente necessità di declaratoria di nullità dello stesso), stante una clausola contrattuale che demandava in via esclusiva al Foro di Roma le eventuali controversie che fossero sorte fra le parti.

Ed il Giudice di Pace di Grosseto, con sentenza n. 679 del 23 luglio 2021, ha ritenuto fondata tale eccezione osservando che: “Per giurisprudenza prevalente nel caso di incompetenza per territorio del Giudice che ha emesso il d. i., il Giudice investito della opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile, deve dichiarare I’incompetenza per territorio del Giudice che ha emesso il d. i. e dichiarare la nullita del decreto in quanto emesso da Giudice incompetente (Corte di Cass. 17 luglio 2009, n. 16744). Inoltre, il Giudice dell’opposizione a d. i., nell’esercizio della sua competenza funzionale di giudice dell’opposizione, oltre a pronunciare la invalidità del decreto, deve rimettere al Giudice competente per territorio la causa ordinaria fissando un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al Giudice territorialmente competente (ex plurimis Corte di Cass. ll luglio 2006, n. 15694). Conseguentemente, deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo n. 119412020 in quanto emesso da Giudice territorialmente incompetente e deve essere dichiarata 1a competenza territoriale del Giudice di Pace di Roma, avanti al quale la causa dovrà essere riassunta, a cura della parte più diligente, entro il termine di tre mesi. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (Corte di Cassazione ordinanza n. 903512019)”.

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Foto di Sora Shimazaki

 

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