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La notifica via pec da parte dell’Agente di Riscossione: quando è illegittima?

La notifica via pec da parte dell’Agente di Riscossione: quando è illegittima?

Consigli per l’uso.

Recentemente, prima la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia con sentenza n. 379 del 17 luglio 2019 e poi la Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza n. 601 del 17 gennaio 2020, si sono occupati di una questione assai frequente: la notifica via pec degli atti da parte dell’Agente di Riscossione tramite un indirizzo pec non risultante da pubblici registri.

Ebbene, secondo le decisioni suindicate, l’indirizzo pec da cui è stato notificato l’atto impugnato “non è oggettivamente e con certezza riferibile all’Agenzia delle Entrate Riscossione, non risultando nell’elenco del Reginde – (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia) – nè nella pagina ufficiale del sito internet di Agenzia Entrate Riscossione, nè nella pagina della CCIAA, nè in quella di INDICEPA, Indice delle Pubbliche Amministrazioni, con la conseguenza che la cartella de qua non risulta regolarmente notificata”.

Il che peraltro è conforme alla statuizione della Suprema Corte di Cassazione n. 3093 del 10 febbraio 2020 per la quale, “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.

Quindi, fate bene attenzione all’indirizzo pec di provenienza dell’atto.

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Foto di Lex Photography

 

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