La rilevanza della commissione di estinzione anticipata nel calcolo d’usura
La normativa in materia prescrive di tenere conto nel calcolo dell’usura tutti gli oneri pattuiti, sia effettivi che eventuali o patologici, e di confrontare, al momento pattizio, il tasso soglia con il tasso effettivo annuo sia nello scenario di un pieno rispetto delle scadenze, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell’inadempimento, con l’applicazione del maggiore interesse di mora o degli oneri di estinzione anticipata, si modifica il tasso effettivo annuo.
In riferimento a ciò il comma 1 dell’art. 644 del c.p. vieta, a titolo di corrispettivi di una prestazione di denaro o di altra utilità, la dazione o la promessa di interessi o altri vantaggi usurari, il comma 4 dello stesso articolo, impone, per la determinazione del tasso di interesse usurario, di tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Rilevano quindi anche le commissioni di estinzione anticipata. Sul punto, Trib. di Udine, Sentenza 26 settembre 2014; Trib. di Bari, Ordinanza 01/12/2014; Trib. di Bari, Ordinanza 19/10/2015; Trib. di Bari, Ordinanza 27/11/2015; Trib. di Pescara, Sentenza 28/11/2014; Corte di Appello di Venezia, Sentenza 28/02/2013; Tribunale di Padova, Ordinanza 13 maggio 2014, Trib. di Rimini, Ordinanza del 27 aprile 2015, Trib. di Padova Sentenza 30 giugno 2015; Trib. Di Rovereto, Sentenza 30/06/2015, Trib. di Torino, Ordinanza 20/06/2015; Trib. di Ascoli Piceno, Sentenza 30/06/2014, Tribunale Chieti, Sentenza 13 Aprile 2018, Tribunale di Catanzaro Ordinanza del 19/06/2018; Tribunale di Torino Sentenza 28/11/2018; Tribunale di Teramo Sentenza 21/02/ 2019, Tribunale di Padova, Sentenza 15/01/2019 n. 77, Tribunale di Ascoli Piceno Sentenza n. 37 del 24/01/2019; Tribunale di Lanciano, Sentenza 4/02/2019 n. 30; Tribunale di Chieti, Sentenza n. 352 del 1 luglio 2020, Ordinanza GIP Bari 14 dicembre 2020; Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 1231/2021
Tali provvedimenti non solo statuiscono la rilevanza della commissione nel calcolo del T.E.G, ma ribadiscono il concetto di usura originaria, ovvero di vietare anche la sola promessa di pagare costi usurari “…è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto; trattandosi di promessa da valutarsi con giudizio prognostico ex ante al momento della pattuizione del finanziamento, è sufficiente la sola potenzialità che il costo unitario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali a nulla rilevando che detto costo, al momento della contestazione o dell’azione legale, non possa più verificarsi” (cfr. Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019).
E seguendo tale indirizzo il G.I. del Tribunale di Pisa, Dott.ssa Laura Pastacaldi, con provvedimento del 27 aprile 2021 ha accolto la nostra richiesta di ammissione di CTU tecnico-contabile (in sede di opposizione a precetto) disponendo che il consulente nominato “esaminata la documentazione prodotta, dica se il costo complessivo del finanziamento superi o meno il tasso soglia di usura vigente al momento del perfezionamento negoziale. Nel procedere al calcolo necessario per la verifica anzidetta dovrà attenersi ai seguenti criteri: – computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, con esclusione delle sole imposte e tasse; – includa anche la commissione per l’estinzione anticipata, che costituisce anch’essa costo dell’operazione di credito da computare nel calcolo nel T.E.G.; – nel calcolo del T.E.G. devono confluire interessi corrispettivi, interessi moratori e qualsiasi altro costo, escluse imposte e tasse, connesso all’operazione di credito; – ai fini del calcolo del T.E.G., la rilevanza del costo della commissione per estinzione anticipata va stimata a partire dal momento dell’accordo, della promessa, a nulla rilevando che il costo non si sia poi concretizzato, non avendo il mutuatario esercitato il potere di estinzione anticipata del mutuo …”.
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