La segnalazione a sofferenza è illegittima: MPS Leasing condannata
Un cliente aveva subito la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia da parte di una Società di Leasing (MPS Leasing & Factoring S.p.A.) per un asserito (contestato) importo di 11.000,00 euro.
Di tale segnalazione lo stesso cliente aveva appreso non direttamente da una comunicazione da parte di tale Società (cosiddetto “preavviso”, obbligatorio per legge), bensì tramite una Banca con la quale ha in essere un rapporto di mutuo.
Da qui la nostra contestazione avanti al Tribunale di Siena – competente per territorio – di tale segnalazione in quanto non preceduta dal citato “preavviso” ed in assenza di istruttoria di sorta (l’intermediario è tenuto a verificare la complessiva situazione patrimoniale del cliente con tutto il circuito bancario) con richiesta di sua cancellazione.
Il Tribunale di Siena con la indicata decisione (20 settembre 2019, GI Dott.ssa Giulia Capannoli), dopo aver richiamato la normativa e giurisprudenza in materia e quindi verificato che in effetti “L’istituto di credito non ha fornito alcun elemento probatorio in senso contrario, vale a dire idoneo a dimostrare che, prima dell’iscrizione a sofferenza della sua posizione, l’attore fosse stato posta a conoscenza di tanto”, ha dichiarato l’illegittimità della segnalazione, ordinandone a MPS Leasing la cancellazione, e condannandola alle spese del giudizio.
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“Il mancato rispetto dell’obbligo di avvertimento in via preliminare rispetto all’originaria segnalazione della posizione a sofferenza si pone in contrasto con la Circolare Banca d’Italia n. 139 del 1991, a tenore della quale “gli intermediari devono informare il cliente la prima volta che lo segnalano a sofferenza” nonché con la prescrizione di cui all’art. 125, comma 3 TUB (come novellato dal D. Lgs. n. 141/10: “3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”), da intendersi come riferita a qualsiasi tipologia di segnalazione e costituente specificazione del dovere generale di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto contrattuale – obbligo di trasparenza che rinviene il proprio fondamento nella finalità di consentire alla controparte di essere messa tempestivamente a conoscenza del rischio dell’associazione al proprio nominativo di un’informazione negativa incidente sul proprio merito creditizio, onde consentirgli di attivarsi in modo da evitare le conseguenze negative in termini di immagine ed accessibilità al credito derivanti dalla segnalazione (cfr. anche Trib. Verona, 07/07/14; analogamente, in ordine alla violazione del generale canone comportamentale di buona fede, ABF Napoli, 23/03/16) … Premesso che nel caso in esame viene all’attenzione un’iscrizione a sofferenza, il riferimento deve essere inteso al capitolo 2, sezione II, paragrafo 1.5 della circolare 139/1991, la quale prevede che “gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza”, pur se “tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all’interessato per il trattamento dei suoi dati”. Si tratta di un’iscrizione che necessita sia di una “valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e [che] non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito” tanto che “la contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza”-, e sia della informazione al cliente della prima iscrizione a sofferenza. È il caso di puntualizzare che l’informativa non può che essere intesa come preventiva, tanto è vero che la disposizione chiarisce che essa non possa essere configurata quale richiesta di consenso, essendo piuttosto finalizzata a consentire al cliente di approntare i possibili rimedi, in vista del rientro dalla propria obbligazione (sul tema, in senso conforme a quanto qui sostenuto, vedi Tribunale Verona, 27 maggio 2014) …”.
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Foto di Karolina Kaboompics