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La società cessionaria del credito non può procedere col pignoramento: il mutuo non è titolo esecutivo

La società cessionaria del credito non può procedere col pignoramento: il mutuo non è titolo esecutivo

Una nota società di cartolarizzazione aveva acquistato un credito da una Banca rappresentato da un residuo mutuo concesso per finanziare la costruzione di un immobile (cosiddetto SAL).

Tale credito (di oltre 55.000 euro) aveva quindi azionato direttamente con atto di precetto nel 2021 nei confronti dei nostri clienti.

Il precetto abbiamo però impugnato con una serie di motivi tra i quali l’impossibilità per la società di cartolarizzazione di procedere col pignoramento non costituendo il mutuo in questione un titolo esecutivo difettando la contestuale consegna del denaro.

Il Giudice del Tribunale di La Spezia, con sentenza del 31 gennaio 2024 (diventata definitiva in quanto non impugnata dalla cessionaria entro 30 giorni dalla notifica al suo legale), in accoglimento della nostra opposizione, ha dichiarato l’impossibilità per l’opposta di procedere esecutivamente (e quindi col pignoramento), condannandola alle spese di causa. In particolare, sul punto il Magistrato ha rilevato che “ … appare evidente che il mutuo non costituisca titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., poiché non può ritenersi che attraverso esso, integrato con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza, contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge. Infatti, nel contratto di mutuo si prevedeva che la somma di € 200.000,00 (dopo la prima erogazione, contestuale alla stipula, di € 50.000,00) sarebbe stata messa a disposizione dei mutuatari al verificarsi di eventi futuri e incerti (gli stati di avanzamento dei lavori del costruendo immobile), senza nulla prevedere in punto di quietanza. E, infatti, i due importi di € 30.000,00 e 40.000,00 sono stati erogati senza che venisse rilasciata quietanza (che sarebbe stata necessaria, con la forma dell’atto pubblico), mentre la somma restante non è mai stata erogata”.

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