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La società cessionaria non ha dimostrato di essere titolare del credito: appello accolto

La società cessionaria non ha dimostrato di essere titolare del credito: appello accolto

Nel 2016 un cliente si era rivolto al nostro studio per opporre un decreto ingiuntivo di una nota società cessionaria avanti al Tribunale di Pisa per un importo di oltre 25.000 euro.

In sede di opposizione avevamo preliminarmente contestato come tale società cessionaria non potesse portare avanti l’azione, non avendo dimostrato di essere titolare del preteso credito azionato (erano intervenute alcune cessioni “a catena” e della prima non vi era affatto prova).

Il Tribunale di Pisa non aveva però ritenuto di accogliere le nostre censure e rigettato l’opposizione, condannando il nostro assistito alle spese di causa.

La Corte d’Appello di Firenze, però, dinanzi alla quale avevamo proposto impugnazione, con sentenza del  16 gennaio 2024 ha riconosciuto la fondatezza del nostro primo motivo di opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, condannando la società cessionaria alle spese legali di primo e secondo grado.

La Corte fiorentina ha rilevato come in effetti “Il primo contratto di cessione, del 16.5.2011 tra … e …, richiama un allegato elenco di n. 3399 nominativi ma l’allegato non è stato prodotto. Nei documenti prodotti dalla società, compresi gli avvisi sulle G.U. per le cessioni successive, non è ravvisabile l’indicazione specifica del credito azionato, nè indicazioni sufficientemente precise che consentano di individuare detto credito con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Tale specifica indicazione non è peraltro neppure allegata dalla società cessionaria, che rimanda alla documentazione prodotta senza individuare e segnalare, all’interno del menzionato allegato di n. 3.399 nominativi, quello dell’opponente”.

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