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L’Agente di Riscossione non può essere tutelato da avvocati del libero foro

L’Agente di Riscossione non può essere tutelato da avvocati del libero foro

Salvi casi limite.

La Suprema Corte, con recentissime e condivisibili pronunce, ha dettato i seguenti principi di diritto nel caso di nomina di avvocato del libero foro da parte dell’Agente della riscossione: “L’Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore “ope legis” di Equitalia, ove si limiti a subentrare a quest’ultima negli effetti di un rapporto processuale pendente, senza formale costituzione in giudizio, può validamente avvalersi dell’attività difensiva espletata da avvocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente; qualora, invece, si costituisca in un nuovo giudizio ovvero anche in un giudizio pendente, deve avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell’avvocato del libero foro prescelto, fonti che vanno congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo.” (cfr. Cass. civ. ord. n. 28741 del 9/11/2018 relatore G.M. Stalla e n. 28684 del 9/11/2018 relatore M. Balsamo).

Invero, secondo la Suprema Corte, l’Agenzia delle entrate Riscossione – qualora non ritenga, nei gradi e nelle sedi processuali in cui ciò è consentito, di costituirsi “in proprio” con dipendenti delegati – può avvalersi dell’assistenza dell’Avvocatura dello Stato, ed anche, ma soltanto in presenza di determinate condizioni, di “avvocati del libero foro”.

La diretta derivazione statuale dell’attività di riscossione, la dichiarata posizione di strumentalità nella quale il nuovo ente pubblico, dismessa la veste di società per azioni, si colloca rispetto all’Agenzia delle Entrate (della cui natura giuridica, pur in assenza di rapporto organico, partecipa), il generalizzato recepimento del R.D. 1611/1933 sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato costituiscono – tutti – fattori denotanti la volontà legislativa di instaurare, nell’alternativa tra difesa tramite avvocatura dello Stato e difesa tramite avvocati del libero foro, una relazione che non è di indifferenza, ma di regola-eccezione.

In altre parole, secondo la Suprema Corte, la nomina di avvocati del libero foro è ammessa solo a condizione che sia indicato l’atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, la specifica e motivata deliberazione che indichi (così da renderle controllabili da parte degli organi di vigilanza) le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificherebbero tale ricorso in alternativa alla regola generale dell’assistenza da parte dell’Avvocatura dello Stato.

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