Pisa, Via della Scuola 1
+39 050 542786
foggiamerico@gmail.com

L’Agente di Riscossione prima di iscrivere l’ipoteca deve inviare una comunicazione in merito

L’Agente di Riscossione prima di iscrivere l’ipoteca deve inviare una comunicazione in merito

Un contribuente ha chiesto la nostra tutela per l’impugnazione avanti alla Suprema Corte di Cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Basilicata (ora Corte di Giustizia Tributaria), pubblicata in data 20 dicembre 2019.

Quale motivo principale del gravame abbiamo dedotto che il contribuente aveva lamentato (tanto in primo che in secondo grado) l’illegittimità della disposta iscrizione ipotecaria in quanto emessa in assenza della comunicazione preventiva prevista dall’art. 77, comma 2 bis, del d.P.R. n. 602/73.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 24.5.2023, ha accolto il nostro ricorso sul punto con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione “per l’esame della relativa eccezione”.

La Cassazione al riguardo ha rilevato che in effetti “l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1972, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine per adempiere (Cass., Sez. V, 23 novembre 2021, n. 36102; Cass., Sez. V, 26 febbraio 2019, n. 5577; Cass., Sez. VI, 23 novembre 2015, n. 23875; Cass., Sez. U., 18 settembre 2014, n. 19667)”.

°°°

Vuoi informazioni o una consulenza, CLICCA QUI. Ti risponderemo entro 24 ore.

Foto di Tara Winstead

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *