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L’avviso dell’Agente di Riscossione dell’imminente iscrizione di ipoteca immobiliare

L’avviso dell’Agente di Riscossione dell’imminente iscrizione di ipoteca immobiliare

Modalità, termini e nullità.

Ai sensi dell’art. 77, comma 2-bis, del DPR n. 602 del 29 settembre 1973, “L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca”. Ciò per consentire al debitore di presentare osservazioni od effettuare il pagamento.

La mancata attivazione di tale cosiddetto “contraddittorio endoprocedimentale” comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità (cfr. Cass. S.U. n. 19667/2014; Commissione Tributaria Provinciale Campania, Napoli, n. 14537/2017).

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Foto di Mikhail Nilov

 

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