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Le polizze vita sono sempre impignorabili?

Le polizze vita sono sempre impignorabili?

Facciamo chiarezza.

Ai sensi del primo comma dell’art. 1923 del codice civile, “Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”.

Tale norma, che prevede il divieto di pignoramento, fa riferimento alle “polizze vita”.

Attenzione, però, perché le polizze assicurative a cui tale norma appresta tutela sono solo quelle a carattere meramente previdenziale e non anche finanziario.

Infatti, la giurisprudenza ha più volte ribadito che la ratio del divieto di pignorabilità delle somme dovute dall’assicuratore in forza del contratto di assicurazione sulla vita va ravvisato nella funzione sociale ed umana assolta da tale tipologia di negozio. In particolare, ha specificato che il contratto di assicurazione sulla vita, quale contratto tipico, è innegabilmente teso a realizzare lo scopo di previdenza, inteso come reintegrazione del danno provocato dall’evento morte dell’assicurato, tramite la prestazione convenuta con l’assicuratore, preventivamente stimata idonea a ristorare tale pregiudizio. Ha, inoltre, prospettato la necessità di effettuare un’interpretazione estensiva del dato letterale della norma, considerando sottoposte al divieto di pignorabilità non soltanto le somme “dovute”, ma anche quelle già corrisposte dall’assicuratore. Ciò, sulla base di un’interpretazione teleologicamente orientata alla tutela di beni costituzionalmente rilevanti quali il risparmio finalizzato alla previdenza, anche in considerazione della dimensione che ha assunto oggi lo strumento dell’assicurazione privata, compresa l’assicurazione sulla vita, dal quale si può sempre meno prescindere in uno Stato sociale che non è più in grado di far fronte alle esigenze previdenziali della popolazione con le assicurazioni sociali, il che conduce ad una necessaria estensione della rete di protezione del credito dell’assicurato da azioni esecutive o cautelari fornita dall’art. 1923 c.c., anche alle forme di assicurazione privata e pure nel caso di somme già riscosse (cfr. ex multis Cass. Sez. Un., n. 8271/2008).

Invece, il divieto di pignoramento non si applica nei casi in cui le polizze  presentano una struttura marcatamente finanziaria, prevedendo che le somme corrisposte dall’assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi collegati a indici o valori di borsa, e quindi siano soggette al rischio tipico dello strumento finanziario. Un esempio pratico di tale carattere finanziario è costituito da una polizza che preveda la liquidazione annuale degli utili conseguenti al rendimento di un fondo di gestione separato, con facoltà di riscatto ad nutum ed a semplice richiesta.

Pertanto è bene assumere le informazioni del caso, a seconda ovviamente delle finalità che ci si prefigge, prima di sottoscrivere una polizza vita.

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Foto di Andrea Piacquadio

 

 

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