Nella provincia di Pisa concessionaria non consegna le auto acquistate
Molti ignari cittadini (alcuni dei quali da noi tutelati) sono caduti nella rete di una concessionaria del pisano che ha offerto in vendita automobili a km 0 ma poi non le ha mai consegnate.
Il modus operandi è stato sempre lo stesso: richiesta di sostanzioso acconto al momento della stipula del contratto e poi talvolta – addirittura – sollecito per il pagamento del saldo a fronte del quale le vetture – di cui venivano anche inviate fotografie – sarebbero state messe a disposizione dei clienti. Ed invece, pagato anche il saldo ecco la sgradita sorpresa: niente auto!
Da lì in poi scuse e pretesti si sono susseguiti da parte del personale della concessionaria e sono dei più svariati e coloriti.
Ed intanto la concessionaria ha incamerato denari su denari dai malcapitati, inconsapevoli della truffa ordita ai loro danni che non accenna ad arrestarsi (l’ultima promessa vendita a noi nota risale a non più tardi di un mese fa).
Non bisogna pertanto più attendere ma agire intanto in sede penale e poi anche in sede civile. Ciò è quanto stiamo facendo cercando così di offrire una possibile prospettiva di recupero.
Del resto a nostro avviso ci troviamo al cospetto di una vera e propria truffa, punibile ai sensi dell’art. 640 c.p., per il quale: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032“. Aggravata (con la pena “da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549”) dal fatto di aver “cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità” (cfr. art. 61, primo comma, n. 7, c.p.).
Ecco presupposti, elemento psicologico, artifici e raggiri, ingiusto profitto e danno patrimoniale.
PRESUPPOSTI GIURIDICI. NOZIONE: si ha truffa contrattuale allorché l’agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato (cfr. Cass. 3538/1980 Rv. 148455; Cass. 47623/2008 Rv. 242296).
ELEMENTO PSICOLOGICO: nella truffa contrattuale l’elemento che imprime al fatto della inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti (falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell’errore in lui generato mediante artifici o raggiri) rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (cfr. Cass. 7066/1981 Rv. 149803; Cass. 4423/1983 Rv. 164164).
ARTIFICI E RAGGIRI: consistono nel tacere o nel dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l’altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto (cfr. Cass. 40271/2015 Rv. 265163).
INGIUSTO PROFITTO: in tema di truffa contrattuale, l’ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto (cfr. Cass. 7193/2006 Rv. 233633; Cass. 47623/2008 Rv. 242296).
DANNO PATRIMONIALE: nella truffa contrattuale il danno patrimoniale non è necessario che sia costituito dalla perdita economica di un bene subita dal soggetto passivo, ma può consistere anche nel mancato acquisto di un’utilità economica, che lo stesso si riprometteva di conseguire in conformità alle false prospettazioni dell’agente, da cui sia stato tratto in errore (cfr. Cass. 3094 /1978 Rv. 141597).
MOMENTO CONSUMATIVO: il delitto di truffa, nella forma cosiddetta contrattuale, si consuma non al momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l’obbligazione della dazione di un bene economico, ma al momento in cui si realizza il conseguimento del bene da parte dell’agente con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa. In particolare, ove il pagamento del bene deve avvenire, per pattuizione, in più ratei, il reato si consuma con l’ultimo atto di erogazione (cfr. S.U. 18/2000 Rv. 216429; Cass. 31044/2008 Rv. 240659; Cass. 49932/2012 Rv. 254110; Cass. 18859/2012 Rv. 25282).
RAGGIRI NELLA FASE SUCCESSIVA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO: le suddette regole, come si può notare, si riferiscono alle ipotesi in cui i raggiri o gli artifizi vengano posti in essere nella fase precontrattuale al fine di convincere la vittima a stipulare un contratto che, senza quegli artifizi, non avrebbe stipulato. Gli artifizi e raggiri, però, possono essere posti in essere da uno dei contraenti a danno dell’altro anche in una fase successiva alla stipula del contratto.
Anche in questo caso nulla cambia. Infatti,“in materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 cod. pen.” (cfr. Cass. 41073/2004 Rv. 230689).
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